Sentenza n. 294/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 494/2023 in data 21 luglio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 494/2023, recante la condanna del Ministero all’attribuzione di € 3.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., del giudicato formatosi sulla sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 3.500,00. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell’Amministrazione, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, essendo rimasto ineseguito il giudicato e risultando decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Tuttavia, nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. L’avvenuta soddisfazione della pretesa ha determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, e sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
artt. 112 e segg. c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Prevede un termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto rilevante ai fini della proponibilità dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
- Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, rileva ai fini dell’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
- La notificazione di una sentenza al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l’adempimento previsto dalla normativa applicabile.
- Se l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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