Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 494/2023 in data 21 luglio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 494/2023, recante la condanna del Ministero all’attribuzione di € 3.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., del giudicato formatosi sulla sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 3.500,00. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, sulla base della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell’Amministrazione, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, essendo rimasto ineseguito il giudicato e risultando decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Tuttavia, nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. L’avvenuta soddisfazione della pretesa ha determinato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, e sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 112 e segg. c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede un termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto rilevante ai fini della proponibilità dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, rileva ai fini dell’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
  • La notificazione di una sentenza al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l’adempimento previsto dalla normativa applicabile.
  • Se l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.