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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sez. lavoro, n. 290 del 12.06.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 290 del 12 giugno 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il bonus. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva sostenuto, in controversie analoghe, che il pagamento dovesse essere preceduto da una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata negli avvisi pubblicati dal Ministero e dall’USR, invocando altresì i doveri di collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni tutte le somme spettanti in forza del giudicato civile. Ha ritenuto che dagli atti non risultasse l’integrale pagamento e che nessuna norma imponesse al docente, già munito di un titolo giudiziale definitivo, di presentare una nuova richiesta amministrativa telematica e di attendere tempi incerti per ottenere il beneficio. La pretesa dell’amministrazione di subordinare l’esecuzione del giudicato a ulteriori adempimenti è stata ritenuta eccedente i limiti dei doveri di correttezza e buona fede esigibili dal creditore. Il giudice ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, con mandato sostitutivo in caso di mancato adempimento nel termine, comprendente il rilascio della carta docente, l’accredito delle somme e ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro, a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece negata, poiché, trattandosi dell’erogazione di un contributo e considerata la situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori, con trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato, utilizzata per ottenere l’esecuzione della sentenza civile definitiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione della penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, l’erogazione di un contributo e le difficoltà organizzative degli uffici rendevano la misura iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, destinato all’aggiornamento e alla formazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato quale termine dilatorio previamente decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza civile definitiva ha condannato un’amministrazione al pagamento di una somma, l’amministrazione non può subordinare l’esecuzione del giudicato alla presentazione di una nuova domanda amministrativa o all’adempimento di una procedura telematica non prevista dalla legge.
  • Il creditore munito di un giudicato favorevole non è tenuto ad attendere tempi incerti per l’esecuzione né tale inerzia può essere giustificata, in assenza di una specifica base normativa, mediante il richiamo ai doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura contributiva della prestazione e alle concrete circostanze organizzative dell’amministrazione, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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