Cassazione Civile, Ordinanza n. 04973/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una società avverso alcune cartelle esattoriali emesse dall'ente previdenziale per il recupero di contributi non versati. L'addebito si fondava sull'indebito utilizzo dei benefici contributivi previsti per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, benefici che secondo l'ente erano esclusi perché i lavoratori erano stati prima licenziati da altra impresa e poi assunti dalla società opponente in una situazione di sostanziale coincidenza degli assetti proprietari tra le due imprese. La corte territoriale aveva ritenuto decisivo il collegamento familiare tra i soci delle due attività, valorizzando che il titolare dell'impresa che aveva effettuato i licenziamenti era anche socio della società assuntrice e che gli altri soci di quest'ultima erano suoi stretti congiunti. In cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sui benefici contributivi e delle norme richiamate in tema di rapporti tra imprese e onere probatorio, sostenendo che le due imprese erano distinte, con autonomia patrimoniale e organizzativa, e che il socio comune era solo accomandante senza poteri gestionali; ha inoltre censurato la motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso nella parte in cui contestava l'applicazione dell'art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991, affermando che la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari può essere integrata anche da un nucleo familiare comune e non richiede necessariamente la presenza degli stessi soggetti in entrambe le imprese né una cessione di azienda in senso tecnico. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura di vizio di motivazione, poiché tale vizio non è più deducibile nei limiti prospettati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'ente intimato.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 223/1991
Prevede il beneficio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma la sua operatività è condizionata alla mancanza delle esclusioni previste dal comma 4-bis.
art. 8, comma 4-bis, L. n. 223/1991
Esclude il beneficio quando l'assunzione avvenga da parte di impresa dello stesso o di diverso settore che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha licenziato, oppure sia con essa in rapporto di collegamento o controllo.
art. 2112 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che la norma sui benefici contributivi non presuppone una cessione d'azienda tra le due imprese.
art. 2555 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 15 L. n. 264/1940
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sui lavoratori in mobilità e sul collocamento, senza accoglimento della censura.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 54 D.L. n. 83/2012
Norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., rendendo non più proponibile il vizio di motivazione come prima configurato.
L. n. 134/2012
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, applicabile ratione temporis al giudizio.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione del beneficio contributivo per l'assunzione di lavoratori provenienti da mobilità, la "sostanziale coincidenza degli assetti proprietari" deve essere valutata in senso sostanziale e non meramente formale, potendo emergere anche da un nucleo familiare comune che consenta una strategia unitaria tra le imprese.
- La coincidenza sostanziale degli assetti proprietari non richiede la presenza degli stessi soggetti in entrambe le imprese: possono rilevare anche rapporti di parentela, affinità o altri legami idonei a dimostrare una comune regia imprenditoriale.
- La disciplina che esclude il beneficio contributivo non presuppone necessariamente una cessione d'azienda o l'identità del complesso aziendale tra impresa licenziante e impresa assuntrice; è sufficiente che sussista un collegamento sostanziale tra i soggetti economici coinvolti.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non è deducibile secondo il previgente paradigma quando trovi applicazione la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la censura che si limiti a contestare la motivazione nei termini antecedenti alla riforma è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04827/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04828/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04829/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04830/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04832/2023 del 16/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04876/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →