Sentenza del 10/11/2016 n. 5792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - Eccezione di compensazione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle entrate ha invocato la compensazione legale tra il credito del contribuente risultante dalla sentenza e un proprio controcredito tributario, sostenendo che i presupposti della compensazione si fossero perfezionati soltanto con la formazione del giudicato sulla pretesa erariale. La questione riguardava i limiti del giudizio di ottemperanza e, in particolare, se il giudice potesse accertare la sussistenza, liquidità, esigibilità e data di insorgenza del controcredito dell'Amministrazione.
La decisione
L'eccezione di compensazione non può essere esaminata nel giudizio di ottemperanza quando richiede un autonomo accertamento del controcredito dell'ente impositore, poiché ciò eccederebbe i limiti del giudicato e la cognizione prevista dall'art. 70, comma 7, del d.lgs. 546/1992. Il giudice dell'ottemperanza non può quindi dichiarare estinto per compensazione il credito pecuniario riconosciuto al contribuente. La compensazione è ammissibile soltanto se accettata da entrambe le parti oppure se il credito opposto dall'Amministrazione deriva anch'esso da una sentenza passata in giudicato.
Norme richiamate
Art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992
Nel giudizio di ottemperanza
La cognizione del giudice è limitata all'attuazione concreta del giudicato tributario e non consente, di regola, nuovi accertamenti autonomi sull'esistenza, liquidità, esigibilità o insorgenza di un controcredito dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza serve ad attuare un giudicato già formato, non a decidere nuove controversie o a effettuare accertamenti autonomi su pretese ulteriori.
- L'Amministrazione non può bloccare il pagamento dovuto in base alla sentenza opponendo unilateralmente un controcredito non definitivamente accertato nel medesimo giudizio.
- La compensazione può essere riconosciuta nel giudizio di ottemperanza se entrambe le parti la accettano oppure se il controcredito dell'Amministrazione risulta da un'altra sentenza passata in giudicato.
- Quando il controcredito richiede contestazioni o verifiche autonome, l'Amministrazione deve farlo valere mediante gli strumenti processuali appropriati e non attraverso una semplice eccezione nel giudizio di ottemperanza.
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