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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23636/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato tardivo il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Il motivo unico sosteneva che, poiché l'imputato aveva partecipato alla prima udienza del giudizio di primo grado e poi non era più comparso, tale assenza successiva dovesse essere equiparata alla condizione di "imputato giudicato in assenza", con conseguente applicazione dell'aumento di 15 giorni del termine per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. La difesa lamentava quindi la violazione degli artt. 585, comma 1-bis, 420, 420-bis e 420-ter c.p.p. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la normativa distingua nettamente tra l'"assenza" (assenza per tutta la durata del procedimento, con esigenze di garanzia sulla conoscenza del processo) e la mera mancata comparizione successiva di un imputato che in precedenza era comparso. L'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica solo quando l'imputato è stato giudicato in assenza, posto che in tale ipotesi è previsto anche il rilascio di un apposito mandato ad impugnare (art. 581, comma 1-quater). Per queste ragioni la Corte ha confermato la tardività dell'impugnazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Prevede l'aumento di 15 giorni del termine per proporre l'impugnazione quando l'imputato è stato giudicato in assenza; la Corte interpreta tale norma come applicabile esclusivamente all'ipotesi dell'imputato giudicato in assenza, non all'ipotesi di imputato che abbia solo successivamente mancato di comparire.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo del rilascio di un mandato ad impugnare laddove l'imputato sia giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che tale onere supplementare giustifichi l'allungamento del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis.

  • artt. 420, 420-bis e 420-ter, cod. proc. pen.

    art. 420, 420-bis, 420-ter, c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente nella censura; tuttavia la Corte non ha ritenuto che le disposizioni citate possano sostenere l'equiparazione tra assenza e mancata comparizione successiva né incidere sul termine speciale previsto per l'imputato giudicato in assenza.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1, c.p.p.

    Regola il trattamento in forma camerale del ricorso; la Corte ha proceduto alla trattazione camerale ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • L'aumento di 15 giorni del termine per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. si applica solo quando l'imputato è stato giudicato in assenza e non quando l'imputato, pur avendo partecipato in una fase iniziale, non compare più nelle udienze successive.
  • La distinzione tra "assenza" e "mancata comparizione successiva" è rilevante perché l'assenza presuppone una verifica e garanzie circa la conoscenza del procedimento e comporta obblighi aggiuntivi (es. rilascio del mandato ad impugnare) che giustificano termini maggiori per l'impugnazione.
  • Se l'imputato è presente almeno in una udienza e non viene dichiarato giudicato in assenza, non si applicano le tutele procedurali speciali riservate all'imputato giudicato in assenza; pertanto le impugnazioni devono rispettare i termini ordinari.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare se è stato dichiarato formalmente lo stato di assenza dell'imputato e se è necessario il rilascio del mandato ad impugnare; in mancanza di tali condizioni non si può pretendere l'allungamento del termine per proporre ricorso.
  • Per evitare problemi di tardività è consigliabile rilasciare tempestivamente il mandato ad impugnare quando sussistono condizioni che possono far ritenere l'imputato giudicato in assenza, o comunque proporre l'impugnazione entro i termini ordinari se non ricorrono le condizioni per l'aumento del termine.

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