Regolamento (UE) 2017/2323
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2323 della Commissione, del 17 novembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ternasco de Aragón» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Ternasco de Aragón". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo state presentate opposizioni, ha adottato l’approvazione. Il regolamento produce effetti direttamente negli Stati membri e si applica secondo il regime generale del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Ternasco de Aragón".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Ternasco de Aragón" registrata nel registro delle DOP e IGP dell’Unione europea. Riguarda l’approvazione di una modifica del relativo disciplinare proposta dalla Spagna e soggetta alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; non emergono esclusioni specifiche nel testo fornito.
Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Ternasco de Aragón"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2323 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Ternasco de Aragón", iscritta come indicazione geografica protetta. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue l’esame della domanda presentata dalla Spagna.
Quadro procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. In applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, la Commissione ha esaminato la domanda di modifica del disciplinare relativa alla IGP "Ternasco de Aragón", già registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente modificata dal regolamento (UE) n. 583/2013.
Natura della modifica e fase di pubblicità
La Commissione precisa che la modifica non rientra tra le modifiche minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire l’eventuale presentazione di opposizioni.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare con l’articolo 1 del regolamento.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Ternasco de Aragón" (IGP).
Base giuridica e procedimento di esame
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il procedimento segue l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, con esame della domanda presentata dalla Spagna.
Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione
Poiché la modifica non è considerata minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, circostanza che consente l’approvazione della modifica.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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