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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/674

Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/94/UE fissando specifiche tecniche vincolanti di interoperabilità per alcune infrastrutture di ricarica e rifornimento. Definisce gli стандарт di riferimento per i punti di ricarica AC dei veicoli elettrici di categoria L, per l’alimentazione elettrica lungo costa delle navi nella navigazione interna, per i punti di rifornimento GNL e per i connettori a idrogeno gassoso. Le scelte normative richiamano norme EN e ISO elaborate in ambito CEN/Cenelec e prevedono un’applicazione differita al 24 maggio 2020.

Integrazione della direttiva 2014/94/UE sulle infrastrutture per i combustibili alternativi mediante specifiche tecniche armonizzate per la ricarica elettrica dei veicoli di categoria L, l’alimentazione elettrica lungo costa per la navigazione interna, il rifornimento GNL per il trasporto per via navigabile e i connettori per il rifornimento di idrogeno gassoso.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda le infrastrutture per combustibili alternativi disciplinate dalla direttiva 2014/94/UE. In concreto incide sui punti di ricarica a corrente alternata accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L, sulla fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna, sui punti di rifornimento di GNL per le navi di navigazione interna o marittima non soggette al codice IGC, e sui connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno gassoso. Le prescrizioni sono applicabili dal 24 maggio 2020; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, precisando specifiche tecniche armonizzate per garantire l’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento. Il contesto è quello della normazione europea e internazionale, con rinvio a norme EN e ISO elaborate da CEN e Cenelec, anche alla luce dei lavori richiesti dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1025/2012.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esigenza di assicurare che le specifiche tecniche per l’interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali. Il regolamento si colloca nell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 14, dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6, paragrafo 11, della direttiva 2014/94/UE, e tiene conto delle norme già accettate dall’industria europea per facilitare la mobilità nell’Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi.

Ambito materiale di applicazione

L’atto disciplina quattro ambiti specifici:

  • i punti di ricarica a corrente alternata accessibili al pubblico per veicoli elettrici della categoria L;
  • la fornitura di elettricità lungo costa per le navi adibite alla navigazione interna;
  • i punti di rifornimento di GNL per navi di navigazione interna e marittima non soggette al codice IGC;
  • i connettori per il rifornimento di idrogeno gassoso per veicoli a motore.

Le prescrizioni sono rivolte agli impianti e alle interfacce tecniche dell’infrastruttura, non ai profili autorizzativi o tariffari.

Punti di ricarica per veicoli elettrici della categoria L

Per i punti di ricarica AC pubblici destinati ai veicoli della categoria L fino a 3,7 kVA, il regolamento consente due alternative ai fini dell’interoperabilità:

  • prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a, come descritti nella EN 62196-2, per la carica in modalità 3;
  • prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884, per la carica in modalità 1 o 2.

Per i punti di ricarica AC pubblici destinati ai veicoli della categoria L superiori a 3,7 kVA, è invece richiesto almeno l’uso di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2, sempre secondo la EN 62196-2.

Fornitura di elettricità lungo costa per la navigazione interna

La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna deve rispettare la norma EN 15869-2, che disciplina il collegamento elettrico a terra in corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz, con specifiche di sicurezza per l’unità di terra.

Rifornimento di GNL

I punti di rifornimento di GNL per navi di navigazione interna o marittima che non rientrano nell’ambito del codice IGC devono conformarsi alla norma EN ISO 20519, relativa alla specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto.

Idrogeno gassoso: modifica della direttiva 2014/94/UE

Il regolamento modifica l’allegato II della direttiva 2014/94/UE, sostituendo il punto 2.4. La nuova formulazione stabilisce che i connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso devono essere conformi alla EN ISO 17268, dedicata ai dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 24 maggio 2020. La Commissione richiama espressamente un periodo di transizione di 24 mesi per le specifiche tecniche stabilite, aggiornate o integrate mediante atti delegati, in coerenza con la tempistica di disponibilità delle infrastrutture e con la maturazione delle tecnologie interessate.

Effetti giuridici

In quanto regolamento, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le amministrazioni e gli operatori del settore devono quindi fare riferimento alle norme tecniche indicate per garantire la conformità delle infrastrutture interessate.

Disposizioni principali

Punti di ricarica AC per veicoli di categoria L

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA devono essere dotati, ai fini dell’interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi: prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 per la carica in modalità 3; oppure prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 per la carica in modalità 1 o 2. Per i punti di ricarica AC accessibili al pubblico riservati ai veicoli della categoria L superiori a 3,7 kVA è invece richiesto almeno l’uso di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Fornitura di elettricità lungo costa per la navigazione interna

La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna deve essere conforme alla norma EN 15869-2, relativa al collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz, parte 2, unità di terra e requisiti di sicurezza.

Rifornimento GNL per navi di navigazione interna e marittima

I punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima non contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) devono essere conformi alla norma EN ISO 20519.

Connettori per il rifornimento di idrogeno gassoso

L’allegato II della direttiva 2014/94/UE è modificato sostituendo il punto 2.4: i connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso devono essere conformi alla norma EN ISO 17268 sui dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 24 maggio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportienergiainfrastrutture per combustibili alternativinormazione tecnicanavigazione interna

Testo integrale

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