Regolamento (UE) 2017/2204
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2204 della Commissione, del 17 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Međimursko meso 'z tiblice» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione "Međimursko meso 'z tiblice" nel registro europeo delle DOP e IGP, con qualifica di IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è breve e ha natura esecutiva: non introduce una disciplina generale, ma produce l’effetto giuridico di tutelare la denominazione a livello UE.
Iscrizione nel registro UE dell’Indicazione Geografica Protetta "Međimursko meso 'z tiblice".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Međimursko meso 'z tiblice" quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto agricolo e alimentare rientrante nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti generali e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni particolari nel testo, oltre al fatto che il provvedimento riguarda la sola denominazione registrata.
"Međimursko meso 'z tiblice" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2204 della Commissione, adottato il 17 novembre 2017, conclude la procedura di registrazione della denominazione "Međimursko meso 'z tiblice" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette. L’atto è fondato sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sulla procedura di registrazione e sull’assenza di opposizioni.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e conseguenza giuridica
La Commissione evidenzia che, entro il termine previsto, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In ragione di ciò, la denominazione deve essere registrata nel registro UE, con il conseguente riconoscimento e tutela della denominazione a livello dell’Unione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Međimursko meso 'z tiblice" come IGP. La stessa denominazione è ricondotta alla classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ai "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)".
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è, inoltre, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare, il provvedimento comporta la tutela della denominazione registrata contro usi non conformi, nei limiti del sistema UE delle indicazioni geografiche. La rilevanza principale è dunque quella di riconoscimento formale della IGP e di inserimento della stessa nel regime europeo di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Međimursko meso 'z tiblice" è registrata come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si indica che la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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