Regolamento (UE) 2017/2417
Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato individua, nell’ambito della disciplina MiFIR, i derivati OTC che devono essere negoziati su sedi di negoziazione ammesse, limitando l’obbligo ai contratti sufficientemente liquidi. La selezione avviene per tipologia, valuta, indice di riferimento, durata e caratteristiche tecniche standardizzate, con particolare attenzione agli interest rate swap e ai CDS su indici europei. Il testo disciplina anche il momento di efficacia dell’obbligo per le diverse categorie di controparti, coordinandolo con le date di avvio dell’obbligo di compensazione previste nei regolamenti delegati pertinenti. L’applicazione è immediata, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e decorrenza sostanziale dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
Norme tecniche UE che individuano i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione e ne determinano la decorrenza per categorie di controparti.
Ambito di applicazione
Si applica ai derivati già soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in particolare, alle categorie di derivati elencate nell’allegato del regolamento: interest rate swap fixed-to-float in EUR, USD e GBP e credit default swap su indici europei. L’obbligo riguarda la negoziazione su mercato regolamentato, MTF, OTF o sede di negoziazione di un paese terzo equivalente, nei limiti dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. La disciplina opera per le controparti appartenenti alle categorie richiamate dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e 2016/592; per tali soggetti l’efficacia dell’obbligo è coordinata con la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini SEE.
Regolamento delegato (UE) 2017/2417: obbligo di negoziazione per determinati derivati
Il regolamento completa il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) individuando, con norme tecniche di regolamentazione, le categorie di derivati soggette all’obbligo di negoziazione su sedi ammesse. La logica del provvedimento è quella di applicare l’obbligo solo ai derivati sufficientemente liquidi e già soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.
Contesto e criteri utilizzati
I considerando chiariscono che la liquidità dei derivati su tassi di interesse si concentra nei contratti più standardizzati e in specifiche durate di riferimento; per questo il regolamento seleziona soltanto alcuni tenori, senza trattarli come soglie rigide ma come intervalli di riferimento, anche per evitare elusioni. Per i derivati su crediti, la concentrazione di liquidità nei CDS su indici riguarda la serie on-the-run e l’ultima serie off-the-run; il regolamento restringe quindi l’obbligo a tali serie.
Ambito soggettivo e coordinamento con l’obbligo di compensazione
Il regolamento si applica alle categorie di controparti richiamate dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e 2016/592, che disciplinano l’obbligo di compensazione per i derivati OTC su tassi di interesse e su crediti. Il legislatore delegato coordina i due obblighi: la negoziazione obbligatoria per ciascuna categoria scatta solo quando è già divenuto efficace, per quella stessa categoria, l’obbligo di compensazione.
Derivati soggetti all’obbligo di negoziazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che elenca i contratti assoggettati all’obbligo ex articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le principali categorie incluse sono:
- fixed-to-float interest rate swap denominati in EUR, con riferimento a EURIBOR 3M e 6M;
- fixed-to-float interest rate swap denominati in USD, con riferimento a USD LIBOR 3M e 6M;
- fixed-to-float interest rate swap denominati in GBP, con riferimento a GBP LIBOR 3M e 6M;
- CDS su indici europei senza tranches, in particolare iTraxx Europe Main e iTraxx Europe Crossover, in serie on-the-run e prima serie off-the-run.
Per gli interest rate swap l’allegato specifica elementi tecnici rilevanti per l’identificazione dei contratti standardizzati, tra cui:
- valuta di regolamento;
- tipo di avvio della negoziazione (spot T+2, IMM o spot T+0 per GBP);
- facoltatività: no;
- tenori ammessi;
- nozionale costante;
- frequenza dei pagamenti della gamba fissa;
- convenzioni di day count;
- indice della gamba variabile e relativa frequenza di revisione.
Per i CDS su indici, l’allegato limita l’obbligo ai contratti con durata di 5 anni e alle serie indicate.
Regole sulla durata dei contratti
L’articolo 1 contiene anche una regola interpretativa sulla durata: i derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 sono considerati aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo tra la data di efficacia degli obblighi contrattuali e la data di cessazione corrisponde a una delle durate elencate, con una tolleranza di più o meno cinque giorni. Questa precisazione serve a qualificare correttamente i contratti ai fini dell’assoggettamento all’obbligo.
Decorrenza dell’obbligo per le diverse controparti
L’articolo 2 prevede che, per ciascuna categoria di controparti disciplinata dai regolamenti delegati sull’obbligo di compensazione, l’obbligo di negoziazione decorra:
- dal 3 gennaio 2018; oppure
- se posteriore, dalla data applicabile alla specifica categoria di controparti prevista nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205 o 2016/592.
Ne deriva un allineamento temporale tra la piena operatività dell’obbligo di compensazione e quella dell’obbligo di negoziazione, evitando che quest’ultimo si applichi prima della prima misura.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, secondo il considerando finale, è adottato con urgenza per garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il testo indica inoltre che la disciplina è basata sulla situazione di mercato, in particolare sul livello di liquidità esistente al momento dell’adozione, e potrà essere riesaminata e modificata in funzione dell’evoluzione del mercato.
Disposizioni principali
Derivati soggetti all’obbligo di negoziazione
L’articolo 1 stabilisce che i derivati elencati nell’allegato sono soggetti all’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Per le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato, i contratti sono considerati aventi una determinata durata (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni) se il periodo tra la data di efficacia degli obblighi contrattuali e la data di cessazione rientra nella durata indicata, con una tolleranza di più o meno cinque giorni.
Decorrenza per categorie di controparti
L’articolo 2 rinvia alle categorie di controparti di cui all’articolo 3 dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e 2016/592 e dispone che, per ciascuna categoria, l’obbligo di negoziazione diventa effettivo dal 3 gennaio 2018 oppure, se successiva, dalla data prevista per quella categoria nei citati articoli 3 relativi all’obbligo di compensazione.
Elenco dei derivati interessati
L’allegato limita l’obbligo a specifiche classi di contratti: fixed-to-float interest rate swap denominati in EUR, USD e GBP, con caratteristiche tecniche definite (valuta di regolamento, tipo di avvio negoziazione spot o IMM, no nozionale costante, frequenza dei pagamenti e indici di riferimento EURIBOR, USD LIBOR e GBP LIBOR); e CDS su indici europei senza tranches, in particolare iTraxx Europe Main e iTraxx Europe Crossover, in serie on-the-run e prima serie off-the-run, con durata di 5 anni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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