Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4619/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa201914073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per asseriti motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo che, sulla base di attività informative riguardanti l'ex coniuge della richiedente, non fosse possibile escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per insufficienza e inadeguatezza della motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato l'omessa considerazione del divorzio dall'ex coniuge, comprovato da sentenza del 15 giugno 2015, del successivo matrimonio contratto in Italia nel 2017, della propria incensuratezza e integrazione sociale. Ha inoltre censurato il carattere generico del riferimento a elementi riservati a carico dell'ex marito, non allegati né esplicitati nel provvedimento. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato la documentazione riservata posta a fondamento del diniego, consentendone la visione al difensore della ricorrente secondo le modalità stabilite dal giudice.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura di insufficienza e inadeguatezza della motivazione, e ha annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione, sindacabile soltanto quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti e alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Ha precisato che, per ragioni di sicurezza, il diniego può richiamare per relationem atti riservati senza divulgarne integralmente il contenuto; tuttavia, anche dopo l'ostensione giudiziale degli atti riservati con le necessarie cautele, gli elementi acquisiti devono consentire di comprendere l'iter logico seguito e di fondare ragionevolmente l'ostatività. Nel caso concreto, il riferimento a presunti contatti attuali tra la ricorrente e l'ex coniuge non indicava natura, frequenza o attualità dei rapporti, mentre la ricorrente aveva documentato il nuovo matrimonio e i possibili contatti potevano essere spiegati dalla comune responsabilità genitoriale per tre figli. Anche la presunta frequentazione carceraria dell'ex coniuge con un detenuto monitorato per radicalismo islamico e proselitismo non era adeguatamente specificata quanto a modalità, durata, contenuti e grado di prossimità e, da sola, non assumeva valore univoco di adesione o vicinanza a posizioni estremistiche. Gli elementi emersi non erano quindi sufficienti a dimostrare il rischio per la sicurezza della Repubblica né a rendere comprensibile la motivazione del diniego. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza decennale costituisce un presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione richiede una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione, dell'affidabilità e dell'interesse pubblico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento impugnato aveva omesso il preavviso di diniego, dichiarando che il diniego era fondato su dati riservati; la sentenza ha deciso il ricorso sulla distinta e assorbente carenza motivazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego fondato su ragioni di sicurezza può non indicare tutte le fonti e i fatti riservati, ma deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione; il richiamo ad atti riservati non è sufficiente quando le circostanze rappresentate non rendono ragionevole e fondata l'ostatività.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto automatico al ricorrere del requisito della residenza; il giudice può sindacare la decisione sotto il profilo della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • Un diniego di cittadinanza fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica può richiamare per relationem atti riservati e non deve necessariamente divulgarne tutte le fonti o circostanze, quando ciò possa compromettere attività preventive o di controllo; deve però rendere comprensibile l'iter logico della decisione e indicare elementi idonei a fondare ragionevolmente l'ostatività.
  • Nel giudizio contro un diniego di cittadinanza basato su informazioni riservate, l'acquisizione giudiziale della relazione istruttoria, con oscuramenti e cautele necessari, costituisce lo strumento per bilanciare il diritto di difesa con la tutela della sicurezza nazionale; una volta consentita la visione degli atti secondo tali modalità, gli elementi residui devono comunque essere sufficientemente concreti e circostanziati.
  • La mera indicazione di contatti con un ex coniuge ritenuto problematico o della frequentazione carceraria di quest'ultimo con un detenuto vicino ad ambienti radicali non è sufficiente, se non sono precisate natura, frequenza, attualità, durata, contenuti e concreta prossimità dei rapporti; tali circostanze, considerate isolatamente e in un contesto detentivo, non dimostrano in modo univoco un pericolo per la sicurezza della Repubblica.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.