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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19286/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge)

La controversia

Nel corso di un giudizio di divorzio, il presidente del tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separati e aveva posto a carico di uno dei genitori un assegno mensile di mantenimento per le figlie, collocate prevalentemente presso l'altro genitore. La corte d'appello, investita del reclamo contro tale provvedimento provvisorio e urgente, lo aveva respinto e aveva anche condannato la reclamante al pagamento delle spese della fase di reclamo. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 739 c.p.c., sostenendo che, pur essendo il reclamo in sé avverso un provvedimento interinale non ricorribile se non nei limiti dell'art. 111 Cost., era comunque censurabile il solo capo autonomo relativo alle spese processuali, perché tale statuizione incide su posizioni di debito e credito dotate di autonomo carattere decisorio e definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, ma ha affermato che la corte d'appello, investita del reclamo avverso un provvedimento presidenziale provvisorio e urgente nel giudizio di divorzio, non doveva pronunciarsi sulle spese della fase di reclamo, poiché queste spettano al giudice di merito che definisce il giudizio principale. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha revocato la condanna alle spese della fase di reclamo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del merito, in considerazione della particolarità della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 708 c.p.c.

    il reclamo contro i provvedimenti presidenziali in materia familiare ha natura incidentale e riguarda provvedimenti provvisori e urgenti, privi di definitività sostanziale; la corte d'appello non deve liquidare le spese della fase di reclamo, che spettano al giudice del merito con la sentenza finale

  • art. 739 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come disciplina del reclamo camerale, ma la Corte precisa che il procedimento ex art. 708 c.p.c. conserva caratteristiche proprie e non si identifica con il rito camerale

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza va applicato con riguardo all'esito complessivo della lite; la liquidazione delle spese del subprocedimento di reclamo non compete alla corte d'appello in questa fase

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 111 Cost.

    il ricorso per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; tuttavia la sola statuizione sulle spese, se autonoma e definitiva, è impugnabile

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, una volta cassato il provvedimento impugnato e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito

  • L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 8

    nel giudizio di divorzio i provvedimenti provvisori e urgenti sono revocabili e modificabili dal giudice istruttore, confermandone la natura interinale e strumentale al merito

  • L. n. 54 del 2006, art. 4

    ha esteso al divorzio il regime di reclamabilità previsto per i provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione

  • D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52

    richiamato solo per la disposizione di omissis delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è ammesso contro provvedimenti privi di definitività sostanziale e non idonei al giudicato; è invece ammissibile quando la censura investa un capo autonomo sulle spese processuali, se tale capo ha natura decisoria e definitiva.
  • Nei procedimenti di famiglia, i provvedimenti presidenziali provvisori e urgenti e il loro reclamo hanno natura interinale e strumentale rispetto al giudizio di merito; le spese della relativa fase incidentale devono essere liquidate dal giudice che decide la causa principale, non dalla corte d'appello adita in reclamo.
  • La statuizione sulle spese, se resa in modo autonomo e immediatamente incidente su un rapporto obbligatorio di debito e credito, può avere carattere decisorio e acquisire autorità di giudicato, ed è quindi impugnabile nei limiti previsti dall'art. 111 Cost.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito e revocare la statuizione illegittima sulle spese.
  • Il principio di soccombenza va riferito all'esito complessivo della lite, anche quando siano stati trattati incidenti processuali autonomi nel corso del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivorzioSeparazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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