Cassazione Civile, Ordinanza n. 23825/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2010, con cui l'ufficio contestava all'associazione sportiva dilettantistica Alatri e, per quanto qui rileva, al soggetto poi ricorrente, quale corresponsabile solidale ex art. 38 c.c., omessi versamenti di IRES, IRAP e IVA dopo una verifica fiscale. Secondo l'amministrazione, l'ente aveva violato la disciplina agevolativa della l. n. 398/1991 e dell'art. 148 d.P.R. n. 917/1986, superando i limiti per accedervi. Il contribuente aveva invece sostenuto, già in sede stragiudiziale e poi davanti al giudice tributario, di essere estraneo alla gestione dell'associazione, di non avere mai compiuto atti gestori e di non essere autore delle sottoscrizioni a lui attribuite nei documenti prodotti dall'ufficio, producendo perizia grafologica e dichiarazioni scritte; affermava inoltre che ogni attività, comprese quelle bancarie, fosse stata svolta da altri soggetti. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo il contribuente responsabile insieme all'associazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza di appello; 2) violazione dell'art. 38 c.c., assumendo di non avere mai agito in nome e per conto dell'ente; 3) nullità/errori di diritto e di fatto per mancato rilievo del disconoscimento delle firme e per omissione sull'istanza di verificazione, in relazione agli artt. 214, 216 c.p.c. e 39 d.lgs. n. 546/1992; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi al disconoscimento dei documenti e alle prove offerte. La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo, assorbiti i primi due, osservando che nel processo tributario opera il regime del disconoscimento della scrittura privata e che, a fronte di un disconoscimento specifico e tempestivo, il giudice non può utilizzare il documento senza verificazione; ha quindi cassato la sentenza e rinviato al giudice tributario di secondo grado in diversa composizione per nuova valutazione, con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda tenendo conto che nel processo tributario il disconoscimento della sottoscrizione richiede di essere considerato e impone, ove la parte intenda utilizzare la scrittura, la tempestiva attivazione del giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c. La Corte ha anche demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non è automatica o assoluta: presuppone il concreto svolgimento di attività negoziale per l'ente, da accertare in fatto.
l. n. 398/1991
È richiamata come disciplina agevolativa asseritamente violata dall'associazione nel corso della verifica fiscale.
art. 148 d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come norma violata ai fini della contestazione fiscale relativa al superamento dei limiti per l'accesso al regime agevolato.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Invocato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente o contraddittoria della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Invocato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla motivazione della sentenza di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per censurare la sufficienza e la chiarezza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre un error in procedendo relativo alla motivazione della decisione di merito e al mancato rispetto delle forme processuali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato per denunciare violazione di legge in tema di disconoscimento, verificazione e valutazione della prova documentale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi relativi al disconoscimento delle firme e alle prove difensive.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione è una negazione formale, specifica e inequivoca, e non richiede la proposizione di querela di falso; opera come atto alternativo ad essa.
art. 216 c.p.c.
Chi intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, producendo i mezzi di prova utili; in difetto di verificazione tempestiva il documento non può essere utilizzato ai fini decisori.
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al disconoscimento documentale e al regime probatorio del processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È la base del rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario, inclusi gli artt. 214 e seguenti c.p.c.
art. 327 c.p.c.
Usato, insieme alla disciplina speciale, per affermare la tempestività del ricorso per cassazione.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con l. 17 dicembre 2018, n. 136
"per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La Corte lo utilizza per ritenere tempestivo il ricorso per cassazione, in combinato disposto con l'art. 327 c.p.c.
artt. 221 e 355 c.p.c.
Richiamati per distinguere il giudizio di verificazione della scrittura privata dalla querela di falso e per escludere che l'una precluda sempre e comunque l'altra.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il disconoscimento della sottoscrizione apposta su una scrittura privata è ammissibile secondo le regole del codice di procedura civile richiamate dal d.lgs. n. 546/1992; se il disconoscimento è specifico e tempestivo, il giudice non può attribuire valore probatorio al documento senza che sia stata esperita la verificazione.
- La querela di falso non è un rimedio necessario né sostitutivo del disconoscimento: i due istituti hanno funzione e oggetto diversi, sicché la mancata proposizione della querela non rende irrilevante il disconoscimento della firma.
- Se una parte intende utilizzare in giudizio una scrittura privata disconosciuta, ha l'onere di chiederne tempestivamente la verificazione e di produrre i mezzi di prova ritenuti utili; in mancanza, il documento resta privo di efficacia probatoria ai fini della decisione.
- La responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto di un'associazione non si presume in modo assoluto sulla base della sola risultanza formale, ma richiede l'accertamento del concreto svolgimento di attività negoziale o gestoria per conto dell'ente.
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile quando ometta di considerare un tema probatorio decisivo, come il disconoscimento di firme e l'istanza di verificazione correlata, soprattutto se il ragionamento decisorio si fonda proprio su quei documenti.
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