Cassazione Penale, Sentenza n. 28688/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli dei reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.), aggravati da futili motivi e dall'uso di un corpo contundente. Hanno proposto due motivi: (1) vizio di legge e difetto di motivazione contestando che la Corte d'appello si sia limitata a recepire passivamente le conclusioni del primo grado senza confutare specificamente le tesi difensive, senza valutare l'eventuale assorbimento del capo A nel capo B e senza risolvere le difformità tra le dichiarazioni dei testi (in particolare l'attendibilità della dichiarazione della parte offesa Perrella); (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata motivazione sulla determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato il quadro decisionale di merito. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado e ha valutato che le divergenze tra i testimoni erano limitate e non idonee a inficiare la credibilità complessiva delle dichiarazioni favorevoli alla colpevolezza, supportate anche dal referto medico. Ha condiviso la distinzione tra due condotte autonome (sorpasso e brusca frenata compressiva della libertà -> violenza privata; successivo colpo con corpo contundente -> lesioni), ammettendo la continuazione fra i reati. Quanto alla pena (1 anno e 6 mesi per ciascuno), la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p., e correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della futilità dei motivi e del disvalore sociale. Ha inoltre escluso l'ammissione di memorie della parte civile depositate oltre il termine perentorio previsto e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso ha altresì precluso la rilevazione d'ufficio della prescrizione non dedotta in appello.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione come possibile vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem e quindi non ha rilevato violazione di questa norma.
art. 610 cod. pen.
Norma che disciplina la violenza privata: la Corte ha ritenuto integrata la condotta di compressione della libertà di movimento (sorpasso e brusca frenata) come violenza privata.
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina le lesioni personali: la Corte ha ritenuto integrata la condotta violenta conseguente (colpo con corpo contundente) come lesioni personali distinte dalla violenza privata.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha motivato la quantificazione della pena richiamando criteri rilevanti come la gravità della condotta e il danno fisico, ritenendo sufficiente la motivazione anche se la pena è al di sotto della media edittale.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude tale rilevazione se non era stata dedotta in appello.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 129 per affermare che l'estinzione per prescrizione non può essere rilevata d'ufficio in Cassazione se non prospettata in sede di appello o di ricorso.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La disposizione ha stabilito termini per la modalità scritta del giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto perentorio il termine per il deposito delle memorie della parte civile, escludendo quelle oltre termine dalla valutazione ai fini delle spese.
Massime di principio
- La motivazione per relationem in Corte d'appello è ammissibile: la Corte di legittimità accetta che il giudice di secondo grado recepisca criticamente la motivazione di primo grado, purché offra integrazioni e indicazioni sul punto.
- Le discrepanze parziali tra dichiarazioni testimoniali non annullano automaticamente la prova: il giudice del merito può preferire la versione ritenuta più coerente e congrua con gli altri elementi probatori (es. referti medici), e tale valutazione è riservata al merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- È possibile qualificare come reati distinti condotte concatenate (es. compressione della libertà e successivo atto lesivo) e riconoscere la continuazione fra reati; l'accertamento della sussistenza di condotte autonome è questione di fatto.
- Sulla quantificazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice deve indicare i criteri ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una motivazione dettagliata quando la pena è al di sotto della media edittale o quando emerge un chiaro elemento preponderante contrario alle attenuanti.
- Le eccezioni procedurali e le deduzioni rilevanti (come la prescrizione o memorie per la liquidazione delle spese) devono essere tempestivamente sollevate nei termini processuali: la loro omissione in grado di merito può impedire la loro valutazione in Cassazione.
- Le censure che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito (nuova valutazione delle prove) sono improprie in sede di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituisce il giudice del merito nelle valutazioni di fatto.
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