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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28688/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli dei reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.), aggravati da futili motivi e dall'uso di un corpo contundente. Hanno proposto due motivi: (1) vizio di legge e difetto di motivazione contestando che la Corte d'appello si sia limitata a recepire passivamente le conclusioni del primo grado senza confutare specificamente le tesi difensive, senza valutare l'eventuale assorbimento del capo A nel capo B e senza risolvere le difformità tra le dichiarazioni dei testi (in particolare l'attendibilità della dichiarazione della parte offesa Perrella); (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata motivazione sulla determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato il quadro decisionale di merito. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado e ha valutato che le divergenze tra i testimoni erano limitate e non idonee a inficiare la credibilità complessiva delle dichiarazioni favorevoli alla colpevolezza, supportate anche dal referto medico. Ha condiviso la distinzione tra due condotte autonome (sorpasso e brusca frenata compressiva della libertà -> violenza privata; successivo colpo con corpo contundente -> lesioni), ammettendo la continuazione fra i reati. Quanto alla pena (1 anno e 6 mesi per ciascuno), la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p., e correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base della futilità dei motivi e del disvalore sociale. Ha inoltre escluso l'ammissione di memorie della parte civile depositate oltre il termine perentorio previsto e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso ha altresì precluso la rilevazione d'ufficio della prescrizione non dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione come possibile vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem e quindi non ha rilevato violazione di questa norma.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che disciplina la violenza privata: la Corte ha ritenuto integrata la condotta di compressione della libertà di movimento (sorpasso e brusca frenata) come violenza privata.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali: la Corte ha ritenuto integrata la condotta violenta conseguente (colpo con corpo contundente) come lesioni personali distinte dalla violenza privata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha motivato la quantificazione della pena richiamando criteri rilevanti come la gravità della condotta e il danno fisico, ritenendo sufficiente la motivazione anche se la pena è al di sotto della media edittale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude tale rilevazione se non era stata dedotta in appello.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 129 per affermare che l'estinzione per prescrizione non può essere rilevata d'ufficio in Cassazione se non prospettata in sede di appello o di ricorso.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La disposizione ha stabilito termini per la modalità scritta del giudizio di legittimità; la Corte ha ritenuto perentorio il termine per il deposito delle memorie della parte civile, escludendo quelle oltre termine dalla valutazione ai fini delle spese.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem in Corte d'appello è ammissibile: la Corte di legittimità accetta che il giudice di secondo grado recepisca criticamente la motivazione di primo grado, purché offra integrazioni e indicazioni sul punto.
  • Le discrepanze parziali tra dichiarazioni testimoniali non annullano automaticamente la prova: il giudice del merito può preferire la versione ritenuta più coerente e congrua con gli altri elementi probatori (es. referti medici), e tale valutazione è riservata al merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • È possibile qualificare come reati distinti condotte concatenate (es. compressione della libertà e successivo atto lesivo) e riconoscere la continuazione fra reati; l'accertamento della sussistenza di condotte autonome è questione di fatto.
  • Sulla quantificazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice deve indicare i criteri ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una motivazione dettagliata quando la pena è al di sotto della media edittale o quando emerge un chiaro elemento preponderante contrario alle attenuanti.
  • Le eccezioni procedurali e le deduzioni rilevanti (come la prescrizione o memorie per la liquidazione delle spese) devono essere tempestivamente sollevate nei termini processuali: la loro omissione in grado di merito può impedire la loro valutazione in Cassazione.
  • Le censure che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito (nuova valutazione delle prove) sono improprie in sede di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituisce il giudice del merito nelle valutazioni di fatto.

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