Sentenza n. 1136/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'accertamento - del diritto della ricorrente, in relazione alla realizzazione dell’intervento di cui al Permesso di Costruire Convenzionato n. 57 del 30/10/2024, allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria già assolti con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria in favore del Comune di Bedizzole nell’ambito del Piano di Lottizzazione Industriale “PL BORELLO 2” di cui alla convenzione urbanistica in data 1/12/2006 n. 60029/19951 rep., registrata a Lonato in data 4/12/2006 al n. 1262 serie 1 e trascritta a Brescia il 6/12/2006 ai nn. 65922/37583 e, in ogni caso, per l’accertamento dell’illegittimità e infondatezza, anche per ingiustificato arricchimento, della richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria per la realizzazione dell’intervento di cui al Permesso di Costruire Convenzionato n. 57 del 30/10/2024; - per la condanna del Comune di Bedizzole alla restituzione delle somme versate, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, pari ad €. 59.582,70 e/o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa in relazione al Permesso di Costruire Convenzionato n. 57/2024 (pratica n. 189/2024 del 27/5/2024), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal versamento alla domanda e, nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo; - per l’accertamento della illegittimità e, ove occorra, per l’annullamento in parte qua: - del Permesso di Costruire Convenzionato n. 57 del 30/10/2024 rilasciato dal Comune di Bedizzole e l’avviso di rilascio del citato permesso, di cui alla nota prot. n. 22021/2024 del 30/10/2024, limitatamente alla parte in cui il Comune di Bedizzole quantifica per l’intervento di cui è causa il contributo di costruzione, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, in €. 59.582,70 e invita la ricorrente a provvedere al suddetto pagamento, doc. 9; - della Convenzione Urbanistica per Permesso di costruire Convenzionato rep. n. 45309 e n. 31332 di raccolta, a rogito del notaio Rizzonelli, registrata a Brescia in data 24/10/2024 e trascritta in data 24/10/2024, stipulata fra la ricorrente e il Comune di Bedizzole, limitatamente alla parte in cui, all’art. 6, subordina l’efficacia del Permesso di Costruire al pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, senza prevedere lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria già assolti nell’ambito del Piano di Lottizzazione Industriale “PL BORELLO 2” di cui alla convenzione urbanistica in data 1/12/2006 n. 60029/19951 rep., registrata a Lonato in data 4/12/2006 al n. 1262 serie 1 e trascritta a Brescia il 6/12/2006 ai nn. 65922/37583, doc. 8; - della Deliberazione n. 126 della Giunta del Comune di Bedizzole del 19/9/2024 e pubblicata all’albo pretorio comunale dal 27/9/2024, avente ad oggetto “approvazione dello schema di bozza di convenzione per il rilascio del permesso di costruire convenzionato volto alla realizzazione di nuovo edificio produttivo in via Adige n. 34”, nella parte in cui non ha previsto, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire n. 57 del 30/10/2024, il diritto della ricorrente allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, già assolti nell’ambito del Piano di Lottizzazione Industriale “PL BORELLO 2” di cui alla convenzione urbanistica in data 1/12/2006 n. 60029/19951 rep., registrata a Lonato in data 4/12/2006 al n. 1262 serie 1 e trascritta a Brescia il 6/12/2006 ai nn. 65922/37583.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire convenzionato n. 57/2024, avviso di rilascio, convenzione urbanistica accessiva e deliberazione comunale nella parte relativa alla richiesta di € 59.582,70 per oneri di urbanizzazione primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria già assolti mediante la realizzazione diretta delle opere previste dal Piano di Lottizzazione Industriale Borello 2, nonché la restituzione delle somme versate e, ove occorrente, l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui imponevano il pagamento di ulteriori oneri. Il piano di lottizzazione del 2006 prevedeva la realizzazione a cura e spese dei lottizzanti delle opere di urbanizzazione primaria, integralmente eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune. Dopo la scadenza del piano, la ricorrente aveva ottenuto un nuovo permesso di costruire convenzionato per un capannone produttivo nell'ambito già urbanizzato, ma il Comune aveva richiesto ulteriori oneri di urbanizzazione primaria. La ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'imposizione, l'assenza di incremento del carico urbanistico, il difetto di motivazione degli atti e l'indebito arricchimento dell'amministrazione derivante dalla doppia imposizione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'art. 18 delle NTA del PGT e dell'art. 10, comma 3, della convenzione del 2006, sostenendo inoltre che la scadenza del piano avrebbe fatto venir meno l'esenzione e che il nuovo intervento, comportando la realizzazione di una nuova struttura produttiva, determinerebbe comunque un nuovo carico urbanistico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, qualificando la controversia come azione di accertamento di un rapporto obbligatorio relativo alla spettanza e alla liquidazione degli oneri di urbanizzazione, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Tale azione non è soggetta alle regole e ai termini decadenziali propri dell'impugnazione annullatoria, sicché non era necessaria l'impugnazione degli atti presupposti indicati dal Comune. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Gli oneri di urbanizzazione hanno funzione compensativa del carico urbanistico aggiuntivo e sono dovuti in proporzione all'incremento effettivo del carico e ai costi delle opere e dei servizi necessari. Nel caso concreto, le opere di urbanizzazione primaria del piano Borello 2 erano state integralmente realizzate a scomputo, collaudate e acquisite dal Comune. La scadenza della convenzione non elimina il diritto allo scomputo, salvo che l'amministrazione dimostri un effettivo incremento del carico urbanistico derivante dal nuovo intervento, eventualmente anche per effetto di sopravvenute previsioni pianificatorie. Tale dimostrazione non è stata fornita. Al contrario, gli stessi atti comunali riconoscevano che il nuovo intervento non comportava incremento del carico urbanistico, ma una riduzione del peso insediativo. L'avviso di rilascio non motivava inoltre la causa giustificatrice dell'importo richiesto. Il TAR ha quindi accertato il diritto allo scomputo degli oneri già assolti, ha condannato il Comune alla restituzione degli importi pagati, con interessi legali da ciascun pagamento al saldo, e ha posto a carico del Comune le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La controversia sulla spettanza e liquidazione degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 16, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001
a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione
Il contributo di costruzione comprende gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione; la realizzazione diretta delle opere consente lo scomputo totale o parziale della quota dovuta. Una volta eseguite integralmente le opere a scomputo, il privato conserva il diritto allo scomputo, salvo un effettivo incremento del carico urbanistico.
art. 23 Cost.
È richiamato dal Comune per sostenere la natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo, ma il TAR esclude che tale qualificazione consenta una doppia imposizione quando le opere siano già state realizzate a scomputo.
art. 1284, comma 4, c.c.
Richiamato nella domanda restitutoria della ricorrente per la decorrenza degli interessi; la sentenza dispone la restituzione con interessi legali maturati da ciascun pagamento al saldo.
Massime di principio
- La controversia sulla spettanza e sulla liquidazione degli oneri di urbanizzazione, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha natura di accertamento di un rapporto obbligatorio e non è soggetta ai termini decadenziali propri dell'azione annullatoria; il giudice può rideterminare l'importo dovuto anche senza l'impugnazione degli atti amministrativi presupposti.
- Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in funzione dell'effettivo incremento del carico urbanistico e in proporzione ai costi delle opere e dei servizi necessari; non è sufficiente il mero rilascio di un titolo edilizio o la realizzazione di una nuova costruzione, se non è dimostrato un ulteriore carico rispetto a quello già assorbito dalle opere esistenti.
- Quando le opere di urbanizzazione siano state integralmente realizzate, collaudate e acquisite dall'amministrazione mediante esecuzione diretta a scomputo nell'ambito di una convenzione urbanistica, il titolare del permesso o l'avente causa ha diritto allo scomputo dei relativi oneri anche se la convenzione è successivamente scaduta.
- La scadenza della convenzione di lottizzazione non consente di per sé una nuova imposizione degli oneri già assolti; l'amministrazione può pretendere ulteriori oneri soltanto se allega e dimostra un effettivo incremento del carico urbanistico conseguente al nuovo intervento, anche derivante da sopravvenute previsioni pianificatorie.
- La richiesta di ulteriori oneri di urbanizzazione deve essere adeguatamente motivata in ordine alla causa giustificatrice dell'importo e all'incremento del carico urbanistico; è illegittima quando gli stessi atti dell'amministrazione attestano l'assenza di tale incremento, poiché determinerebbe una doppia partecipazione del privato alle spese del medesimo insediamento e un ingiustificato arricchimento dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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