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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03525/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'accettazione da parte della controricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che, avuto riguardo all'esito della causa, non sono stati adottati provvedimenti sulle spese né sul c.d. raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso proposto da una dipendente di un'azienda sanitaria pubblica che chiedeva la condanna dell'ente al pagamento del trattamento economico spettante al direttore di struttura complessa, comprensivo dell'indennità di incarico e dell'indennità di esclusività, a decorrere dal 1° febbraio 2010. La pretesa era fondata sull'assunto di avere svolto mansioni superiori. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la corte territoriale aveva accolto il gravame principale dell'azienda sanitaria e rigettato l'appello incidentale della lavoratrice. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi formalmente accettato dalla controparte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, una volta formalmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    in considerazione della rinuncia e dell'esito del giudizio, la Corte non adotta provvedimenti sulle spese né sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se formalmente accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se, in relazione all'esito della causa, non vi è luogo a statuizioni accessorie.
  • La declaratoria di estinzione impedisce qualsiasi decisione sul merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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