Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39550/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

la ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato le sue richieste di differimento/rinvio dell'esecuzione della pena e di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen., chiedendo in via obbligatoria il differimento per gravidanza/maternità (art. 146 cod. pen. nella previgente formulazione) e, in via subordinata, il differimento facoltativo per grave infermità (art. 147 cod. pen.). Ha dedotto che la modifica normativa introdotta dal cd. "decreto Sicurezza" (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in legge n. 80/2025), che ha reso facoltativo il differimento prima obbligatorio per madri di infante fino a 1 anno, non poteva applicarsi retroattivamente al titolo d'esecuzione irrevocabile nel 2023; ha inoltre evidenziato gravi condizioni di salute (tumore al seno, necessità di chemioterapia), la presenza di figli minori (di 10 e 3 anni e di un neonato prematuro), e l'inidoneità pratica del regime carcerario per le cure richieste, lamentando che la documentazione medica non era stata adeguatamente valutata dal Tribunale

La decisione

la Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che, in linea generale, le norme sull'esecuzione della pena si applicano secondo la disciplina vigente al momento dell'esecuzione, salvo che la modifica normativa determini una trasformazione della natura o della concreta incidenza della pena (principio desunto dall'art. 25, comma 2 Cost. e dalla giurisprudenza costituzionale). Tuttavia, anche valutando la disciplina previgente, il Tribunale aveva motivatamente accertato l'inidoneità del domicilio indicato dalla ricorrente (immobile abusivo, ordine di demolizione) e l'elevata pericolosità sociale della condannata; era altresì accertato che le cure chemioterapiche potevano essere rese tramite traduzioni ospedaliere e successiva assistenza interna alla struttura penitenziaria. Per questi motivi non è emerso un diritto al differimento obbligatorio o al differimento facoltativo per grave infermità o alla detenzione domiciliare; la detenuta è stata segnalata per allocazione in ICAM non appena disponibile

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen. (previgente formulazione)

    previde il differimento obbligatorio per la donna incinta o madre di infante sino a 1 anno; la Corte rileva che la riforma (abrogazione/traslazione nella normativa) intervenuta col "decreto Sicurezza" ha modificato tale quadro, ma anche alla luce della giurisprudenza la tutela non sarebbe stata automaticamente più favorevole al caso concreto quando il domicilio è inidoneo

  • art. 147 cod. pen.

    disciplina il differimento facoltativo per gravi infermità; la sentenza ribadisce che il requisito è rigoroso: malattia che esponga a serio pericolo di vita o a conseguenze rilevanti e cure non adeguabili in regime detentivo

  • art. 47-ter Ord. pen.

    consente la detenzione domiciliare nelle ipotesi previste anche indipendentemente dalla durata della pena; può essere alternativa al differimento quando sussistono ragioni personali/familiari o di salute, purché il domicilio sia idoneo

  • art. 47-quinquies Ord. pen.

    prevede la 'detenzione domiciliare speciale' per madri di prole fino a 10 anni in particolari condizioni e la collocazione in istituto a custodia attenuata (ICAM) qualora il domicilio sia inidoneo; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno chiarito i limiti e le possibilità applicative anche sin dall'inizio dell'esecuzione

  • art. 21-bis Ord. pen.

    norma richiamata nel sistema delle tutele per madri detenute fino a 10 anni di età della prole; inserita nel quadro di misure extracarcerarie finalizzate alla cura e assistenza dei figli

  • art. 4-bis Ord. pen.

    catalogo di reati la cui commissione può influire sull'accesso a benefici; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno precisato che, pur in presenza di reati 4-bis, in alcuni casi le madri di figli minori possono accedere a misure speciali

  • d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in legge 9 giugno 2025, n. 80 (cd. decreto Sicurezza)

    ha modificato la disciplina sull'obbligatorietà del differimento per madri di infante fino a un anno rendendolo facoltativo; la Corte qui valuta la applicabilità temporale della modifica e osserva che, indipendentemente dalla novazione, nel caso concreto non è derivata posizione più sfavorevole alla ricorrente per le ragioni di merito esposte

  • art. 25, comma secondo, Cost.

    richiama il principio di divieto di retroattività in malam partem; la Corte costituzionale (sent. n. 32/2020) ha precisato che le modifiche alle modalità esecutive della pena si applicano in genere all'esecuzione, salvo che la modifica trasformi la natura o la concreta incidenza della pena rendendola più gravosa

  • art. 11 delle Preleggi

    principio generale sulla retroattività delle norme, richiamato nella discussione sulla non applicazione retroattiva di disposizioni peggiorative in materia di esecuzione

  • giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte cost. n. 32/2020; n. 239/2014; Corte cost. n. 76/2017; Cass. Sez. U. n. 24561/2006 e altre)

    richiamate per i principi: tutela del superiore interesse del minore, applicabilità nel tempo delle norme sull'esecuzione, e il confine tra modifiche esecutive e trasformazioni peggiorative della pena che attivano il divieto di retroattività

Massime di principio

  • Le modifiche legislative che riguardano le modalità esecutive della pena si applicano di regola al momento dell'esecuzione; tuttavia le disposizioni peggiorative non sono applicabili retroattivamente se determinano una trasformazione della natura o della concreta incidenza della pena (richiamare art. 25, comma 2 Cost. e Corte cost. n. 32/2020).
  • Il diritto a misure extracarcerarie per donne incinte o madri minorenni dipende non solo dall'esistenza della posizione soggettiva (gravidanza, età della prole) ma anche dalla concreta idoneità del domicilio proposto e dalla valutazione della pericolosità sociale: un domicilio inidoneo e un concreto pericolo di recidiva o fuga possono escludere il beneficio o imporre soluzioni alternative (es. ICAM).
  • Per ottenere un differimento facoltativo per grave infermità (art. 147) è necessario documentare in modo rigoroso la gravità oggettiva della malattia (rischio per la vita o conseguenze rilevanti) e l'impossibilità di cure adeguate in regime detentivo; la semplice necessità di cure non basta.
  • La detenzione domiciliare ex art. 47-ter può essere concessa anche indipendentemente dalla durata della pena quando compatibile con esigenze di controllo e rieducazione, ma richiede un domicilio concretamente idoneo e una valutazione bilanciata tra esigenze sanitarie/familiari e di sicurezza sociale.
  • In fase istruttoria è fondamentale produrre documentazione medica completa, dimostrare l'identità in modo certo, descrivere l'idoneità del domicilio e proporre alternative concrete (es. struttura di cura, ICAM). L'assenza o l'imprecisione della prova documentale può portare al rigetto della richiesta.
  • Quando si contestano effetti temporali di una legge sopravvenuta, occorre argomentare specificamente se la modifica ha modificato la natura della pena o solo le modalità esecutive; richiamare la giurisprudenza costituzionale pertinente aumenta la probabilità di successo nel dedurre la non applicabilità retroattiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.