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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-168/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 luglio 2022. — KL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminabilità del fatto – Articolo 4, punto 1 – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Controllo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Fatti in parte costitutivi di un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione – Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di proporzionalità dei reati e delle pene. — Causa C-168/21

Giurisprudenza europea62021CJ0168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’ambito della doppia incriminabilità nel sistema del mandato d’arresto europeo. Ha escluso che sia necessaria una corrispondenza esatta tra il reato dello Stato emittente e le fattispecie dello Stato di esecuzione, e ha affermato che basta che i fatti siano penalmente rilevanti anche nello Stato di esecuzione. Ha inoltre negato che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna perché solo parte dei fatti di un reato unico è punibile nel proprio ordinamento o per presunta sproporzione della pena.

Mandato d’arresto europeo: la doppia incriminabilità non richiede identità tra gli elementi del reato nello Stato emittente e nello Stato di esecuzione, né consente di rifiutare la consegna se solo una parte dei fatti del reato unico è punibile nello Stato di esecuzione; irrilevante, ai fini dell’esecuzione, la pretesa sproporzione della pena ex articolo 49, paragrafo 3, Carta.

La questione giuridica

Se, in sede di esecuzione di un mandato d’arresto europeo per una condanna inflitta in Italia per il reato di devastazione e saccheggio, la doppia incriminabilità sia soddisfatta anche quando il reato dello Stato emittente richiede la lesione di un interesse giuridico specifico (ordine pubblico) non richiesto dalle fattispecie equivalenti nello Stato di esecuzione; se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare la consegna quando solo alcuni dei fatti che compongono il reato unico sono punibili nello Stato di esecuzione; e se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta imponga il rifiuto per sproporzione della pena in tale situazione.

Principio di diritto

In materia di mandato d’arresto europeo, la condizione della doppia incriminabilità è soddisfatta quando i fatti posti a base del mandato costituiscono reato anche nello Stato di esecuzione, senza che sia necessaria identità tra gli elementi costitutivi, la qualificazione giuridica o l’interesse giuridico tutelato nei due ordinamenti; né l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna perché solo una parte dei fatti che integrano il reato unico nello Stato emittente è punibile nello Stato di esecuzione, né può invocare l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta per sindacare la proporzionalità della pena inflitta nello Stato emittente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 5 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 695-23 del code de procédure pénale francese
  • Articolo 419 del codice penale italiano

Mandato d’arresto europeo e doppia incriminabilità nel caso KL

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nell’ambito dell’esecuzione in Francia di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità italiane nei confronti di KL per l’esecuzione di una pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione. La vicenda concerne, in particolare, la condanna per fatti qualificati in Italia come devastazione e saccheggio, oltre ad altri reati connessi.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d’arresto europeo era stato emesso nel 2016 per dare esecuzione a una condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Genova e divenuta definitiva nel 2012. La pena cumulava quattro condanne, tra cui quella di dieci anni per devastazione e saccheggio. La sezione istruttoria della cour d’appel d’Angers aveva rifiutato la consegna per la parte relativa a tale pena, ritenendo che alcuni dei fatti inclusi nella qualificazione italiana non sarebbero stati punibili in Francia.

Quadro normativo rilevante

La Corte interpreta l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, nonché l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Sono richiamati anche l’articolo 1 della decisione quadro, l’articolo 5, e la normativa francese di recepimento, in particolare l’articolo 695-23 del code de procédure pénale. Nel diritto italiano è menzionato l’articolo 419 del codice penale.

Prima questione: portata della doppia incriminabilità

La Cour de cassation chiedeva se la doppia incriminabilità fosse soddisfatta quando il reato dello Stato emittente tutela un interesse giuridico specifico, non richiesto dalle fattispecie equivalenti dello Stato di esecuzione. La Corte ha risposto di sì: ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, punto 1, è sufficiente che i fatti alla base del mandato costituiscano reato anche nello Stato di esecuzione, senza necessità di identità degli elementi costitutivi o della qualificazione giuridica.

La Corte ha sottolineato che il legislatore dell’Unione ha escluso una corrispondenza esatta tra i reati dei due Stati membri, e che un’interpretazione più rigorosa ostacolerebbe l’effettività della procedura di consegna e l’obiettivo di lottare contro l’impunità. Perciò è irrilevante che nel diritto italiano il reato richieda la lesione dell’ordine pubblico, mentre in Francia la punibilità discenda da fattispecie che non presuppongono tale elemento.

Seconda e terza questione: reato unico, fatti parzialmente punibili e articolo 49, paragrafo 3, Carta

La Corte ha poi esaminato congiuntamente le questioni sulla possibilità di rifiutare la consegna quando la condanna riguarda un reato unico composto da più fatti e solo alcuni siano punibili nello Stato di esecuzione. Ha affermato che la decisione quadro non prevede un motivo di rifiuto in simili ipotesi e che il motivo di non esecuzione facoltativa relativo alla doppia incriminabilità deve essere interpretato restrittivamente.

Ne consegue che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare il mandato solo perché una parte dei fatti del reato unico non costituisce reato nel proprio ordinamento, purché i fatti rilevanti siano comunque penalmente rilevanti nello Stato di esecuzione. La Corte ha inoltre escluso che l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta consenta all’autorità di esecuzione di sindacare la proporzionalità della pena inflitta nello Stato emittente: tale controllo spetta, in via principale, allo Stato che ha emesso il mandato, e la sproporzione della pena non figura tra i motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro.

Decisione

La Corte ha quindi stabilito che:

  • la doppia incriminabilità è soddisfatta anche se il reato dello Stato emittente richiede la lesione di un interesse giuridico tutelato che non costituisce elemento del reato corrispondente nello Stato di esecuzione;
  • l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare la consegna quando la pena è stata inflitta per un reato unico composto da più fatti, dei quali solo alcuni sono punibili nello Stato di esecuzione;
  • l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta non impone il rifiuto del mandato per supposta sproporzione della pena in questa fase.

Principio affermato

La pronuncia conferma l’impostazione rigorosamente funzionale del meccanismo del mandato d’arresto europeo: la verifica della doppia incriminabilità riguarda i fatti e non l’identità delle fattispecie, e l’autorità di esecuzione non può introdurre un controllo autonomo sulla proporzionalità della pena irrogata nello Stato emittente.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaledoppia incriminabilitàriconoscimento reciprocoproporzionalità delle pene

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