Sentenza n. 1322/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 49977 del 6 novembre 2025, con cui l’Assessorato Regionale della Salute ha rigettato l’istanza di accreditamento istituzionale presentata per lo svolgimento di attività di comunità residenziale socio-riabilitativa per disabili psichici nella struttura sanitaria residenziale monopresidio con sede in Agira, Via Cairoli n. 20;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di comunità residenziale socio-riabilitativa per disabili psichici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha impugnato il provvedimento dell’Assessorato Regionale della Salute che aveva rigettato l’istanza di accreditamento istituzionale relativa a una struttura sanitaria residenziale sita in Agira. Ha dedotto: eccesso di potere per travisamento della normativa, con violazione dell’art. 5, comma 3, del D.I. n. 1326 del 7 novembre 2024, del D.I. 31 luglio 2017 e dell’art. 26 della legge regionale n. 22 del 1986; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e omessa motivazione; difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, mentre l’Assessorato ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La ricorrente ha sostenuto che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla definizione dell’istanza di accesso agli atti, intervenuta il 16 gennaio 2026, e non dalla notificazione del diniego, avvenuta il 6 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, poiché il provvedimento impugnato era stato adottato dallo stesso Assessorato. Ha tuttavia dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il diniego era stato notificato alla società il 6 novembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 16 marzo 2026, oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 41 c.p.a. Il Collegio ha escluso che la decorrenza potesse essere differita al momento della definizione dell’accesso agli atti: ai fini del dies a quo è sufficiente la conoscenza dell’esistenza del provvedimento e della sua concreta lesività, non essendo necessaria la conoscenza integrale dell’atto o delle sue motivazioni. L’eventuale successiva conoscenza di ulteriori elementi può essere fatta valere mediante motivi aggiunti. Poiché il diniego recava chiaramente il rigetto dell’istanza, la lesività era immediatamente percepibile. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
la piena conoscenza, cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione
La piena conoscenza rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione coincide con la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli elementi che ne rendono evidente la lesività; non occorre la conoscenza integrale dell’atto e delle motivazioni.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 5, comma 3, D.I. n. 1326 del 7 novembre 2024
Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, ma non esaminata nel merito a causa dell’irricevibilità del ricorso.
D.I. 31 luglio 2017
Normativa richiamata dalla ricorrente tra i parametri asseritamente violati dal provvedimento, senza esame nel merito per tardività del ricorso.
art. 26 l.r. 9 maggio 1986, n. 22
Norma regionale indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego di accreditamento, non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Ai fini del decorso del termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, c.p.a. sussiste quando l’interessato conosce l’esistenza dell’atto e la sua concreta lesività; non è necessaria la conoscenza integrale del contenuto e della motivazione.
- La proposizione di un’istanza di accesso agli atti non differisce il dies a quo per l’impugnazione di un provvedimento la cui lesività sia già percepibile dall’interessato.
- La conoscenza successiva di ulteriori atti o di elementi più dettagliati della motivazione può essere fatta valere mediante motivi aggiunti, ma non consente di posticipare la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto già conosciuto nella sua essenza lesiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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