Cassazione Penale, Ordinanza n. 07035/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge. In conseguenza dell'inammissibilità, pronunciata de plano, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 novembre 2024. La Corte di cassazione non esamina il merito delle doglianze perché rileva d'ufficio che l'impugnazione è stata depositata il 22 aprile 2025 quando era già decorso il termine di 45 giorni per proporla. Il provvedimento precisa che il termine va calcolato dalla data della decisione, tenuto conto del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, puntualmente osservato, e anche considerando l'ulteriore termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per intempestività.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
è richiamato per verificare il computo dell'ulteriore termine impugnatorio; anche considerando tale termine, il ricorso risulta comunque tardivo
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'impugnazione per cassazione deve essere proposta entro il termine di legge, calcolato in relazione alla data della decisione e al deposito della motivazione; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini della tempestività del ricorso, il giudice verifica d'ufficio il rispetto del termine anche considerando gli eventuali termini aggiuntivi previsti dall'art. 585 c.p.p.; se l'impugnazione resta tardiva, non può essere esaminata nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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