Cassazione Penale, Sentenza n. 6021/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro conservativo su beni immobili eseguito a garanzia di provvisionali e possibile risarcimento in sede civile. Il ricorrente rilevava che le provvisionali per complessivi €104.000,00 erano state già corrisposte dalla compagnia di assicurazione coobbligata e che le parti civili non avevano riassunto la domanda risarcitoria in sede civile, deducendo violazione dell'obbligo di valutare la proporzionalità del sequestro (art.275 comma 2 c.p.p.) e censurando la motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte di merito aveva già valutato la proporzionalità nel provvedimento originario che si era consolidato, e le modifiche sopravvenute (es. pagamenti della provvisionale) devono essere contestate con i rimedi processuali appropriati (es. istanza di riduzione del pignoramento ex art.496 c.p.c.). Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in Cassazione perché fondato su presunta insufficienza motivazionale non tale da integrare una violazione di legge; la motivazione impugnata non risultava vuota o incomprensibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275 comma 2 c.p.p.
Norma relativa al sequestro conservativo; la Corte riconosce l'obbligo di valutare la proporzionalità al momento del provvedimento originario, ma segnala che successive modifiche dei fatti (pagamenti, accordi) non si impugnano con lo stesso mezzo se non mediante i rimedi specifici previsti.
art. 606 c.p.p. (lett. b ed e)
Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione: lett. b) riguarda violazione di legge (errors in iudicando/procedendo), lett. e) riguarda motivazione insufficiente. La Corte ha osservato che l'impugnazione invocava erroneamente la lettera b) per una lamentela di motivazione e che il motivo attinente alla motivazione non raggiungeva la soglia richiesta per formare motivo consentito.
art. 496 c.p.c.
Norma sul rimedio per la riduzione del pignoramento: la Corte indica che, dopo la conversione del sequestro in pignoramento, la sede corretta per chiedere la riduzione della garanzia è quella civile prevista da tale articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996 (Baldassar) e successivi precedenti
Sez.1, n. 2264 del 05/04/1996; Sez. n. 26340 del 28/02/2018; Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020
Giurisprudenza richiamata per ribadire il principio di proporzionalità delle misure cautelari e per precisare i limiti del sindacato del giudice del riesame e della Corte di Cassazione su valutazioni di fatto o su motivazioni che non risultino del tutto vuote o incoerenti.
Massime di principio
- La proporzionalità del sequestro conservativo deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice al momento del provvedimento originario; però modifiche sopravvenute della situazione economica non si contestano necessariamente con lo stesso rimedio in Cassazione.
- Dopo la conversione del sequestro in pignoramento, il rimedio idoneo per ottenere la riduzione della garanzia è quello previsto dall'art.496 c.p.c. (ricorso per riduzione del pignoramento), non la cassazione dell'ordinanza penale.
- La Corte di Cassazione ammette il controllo solo per violazioni di legge e per motivazioni effettivamente del tutto carenti; i mezzi che deducono una semplice insufficienza argomentativa, se non radicale, sono inammissibili.
- Il pagamento delle provvisionali da parte di un'assicurazione coobbligata non determina automaticamente la cessazione dell'interesse a mantenere un vincolo conservativo: occorre dimostrare concretamente l'estinzione o la sproporzione attuale del credito garantito.
- Per contestare la sproporzione tra valore del bene e debito residuo è necessario fornire elementi concreti e definiti (non deduzioni generiche o 'presunte') che rendano manifesta la sproporzione; altrimenti il rimedio processuale appropriato è la richiesta di riduzione della garanzia al pubblico ministero o i rimedi civili.
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