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Ordinanza

Ordinanza n. 474/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione ARERA n. 577/2022/E/EEL del 15 novembre 2022, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Fenix S.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, notificata alla ricorrente in data 18 novembre 2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Fenix caricato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna in data 22 novembre 2022, e delle correlate fatture n. 2202029818 e n. 2202029824 trasmesse in formato elettronico attraverso il servizio di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 24 novembre 2022, per un importo pari rispettivamente a euro 999.409,79 e euro 24.651,18; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; b) la nota ARERA prot. n. 30139 del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie;

Giustizia amministrativa202301767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società, atto di quantificazione degli importi pubblicato sul portale Settlement e correlate fatture emesse da Terna, nonché atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento di una deliberazione ARERA adottata in ottemperanza a una precedente sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, dell'atto con cui Terna ha quantificato gli importi dovuti e delle correlate fatture, nonché degli atti presupposti, inclusi l'avvio dei procedimenti di ottemperanza e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dall'esame preliminare del fascicolo il TAR ha rilevato che, salvo la comunicazione della rinuncia al mandato di due difensori, dopo ottobre 2023 non risultano depositati ulteriori atti o documenti. Non sono stati ancora esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Il giudice ha quindi ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda e, soprattutto, una dichiarazione motivata della ricorrente circa la permanenza dell'interesse alla decisione di merito, oltre all'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie; alle resistenti sono stati richiesti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini dell'interesse e dell'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto incombenti istruttori rivolti a verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione. La ricorrente dovrà depositare entro il 27 maggio 2026 una memoria motivata, aggiornata alla data dell'ordinanza, indicando se intende ancora ottenere una decisione di merito, i fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria. ARERA e Terna dovranno fornire, entro il medesimo termine, chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda e sugli eventuali elementi sopravvenuti. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche ai fini della verifica dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria del giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutato quale comportamento processuale indicativo di sopravvenuta carenza di interesse e condurre all'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva una prolungata inerzia processuale e sussistono dubbi sulla permanenza dell'interesse alla decisione, può disporre un'istruttoria per acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata e aggiornata sull'interesse al giudizio, nonché informazioni su fatti e atti sopravvenuti.
  • La mancata ottemperanza all'ordine istruttorio con cui il giudice chiede alla parte di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegolazione dell'energia (ARERA)Reti e impianti energetici
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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