Sentenza del 19/06/2024 n. 421 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRES - Rimborsi - Impugnabilità del provvedimento di diniego di rimborso riferito alla seconda istanza corredata dalla produzione di nuovi documenti - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso di ritenute operate sui dividendi per €137.500,00 richiesto ai sensi dell'art.27-bis del d.P.R. n.600/1973; la società ha presentato una seconda istanza di rimborso corredata da nuovi documenti (verbale di assemblea, Libro Soci, estratto conto bancario, certificazione dell'autorità fiscale lussemburghese) che, secondo l'appellante, provavano la percezione dei dividendi e la qualità di beneficiario effettivo. L'amministrazione ha negato il rimborso contestando la prova della corresponsione dei dividendi e la qualità di beneficiario effettivo, e ha sostenuto che il secondo provvedimento fosse meramente confermativo del primo (non impugnato). Questione processuale sull'impugnabilità del secondo diniego e questione di merito sulla prova della qualità di beneficiario effettivo e sulla sussistenza della doppia imposizione.
La decisione
Appello accolto: la Corte ha ritenuto che il secondo provvedimento, essendosi basato su nuovi documenti e avendo svolto specifica istruttoria, fosse autonomamente impugnabile (richiamando Cass. n.22453/2022). Sul merito, la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (dichiarazione dell'amministratore, Libro Soci, verbale di assemblea, estratto conto bancario non cancellato e certificazione dell'autorità fiscale lussemburghese) fosse idonea a provare la percezione dei dividendi, la qualità di beneficiario effettivo e l'assoggettamento a tassazione nello Stato estero; ha quindi annullato il provvedimento di diniego e condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare €137.500,00 con interessi, oltre al pagamento delle spese di giudizio indicate, compensando le spese dei precedenti gradi di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973
Disposizione invocata per la richiesta di rimborso delle ritenute sui dividendi; il rimborso può essere richiesto quando ricorrono i presupposti della direttiva e della normativa nazionale collegata.
d.lgs. n. 546/1992
Stabilisce l'impugnabilità del rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che il diniego di rimborso, quando frutto di nuovo esame e istruttoria, è autonomamente impugnabile.
Direttiva 90/435/CEE
Quadro europeo richiamato per l'accesso ai vantaggi di esenzione/agevolazione sui dividendi; la certificazione dell'autorità fiscale estera che attesta il rispetto delle condizioni della direttiva è prova rilevante ai fini del rimborso.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Citato dalla società per eventuale rinvio pregiudiziale; la Corte ha ritenuto il rinvio inutile avendo risolto la questione sul piano interno.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 22453/2022; Cass. n. 6005/2023; Cass. n. 26290/2022
Principi applicati: (i) il secondo diniego basato su nuova istruttoria è impugnabile autonomamente; (ii) l'onere probatorio della qualità di beneficiario effettivo grava sul contribuente; (iii) la qualificazione di beneficiario effettivo si verifica tramite test concreti (substantive activity, dominion, business purpose).
Massime di principio
- Un secondo provvedimento di diniego è autonomamente impugnabile se si fonda su documentazione nuova e su una specifica istruttoria e motivazione: se l'amministrazione effettua un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, il diniego non è meramente confermativo.
- L'onere della prova della qualità di "beneficiario effettivo" spetta al contribuente: deve dimostrare la disponibilità giuridica ed economica del provento superando i test rilevanti (attività economica effettiva, dominion/disponibilità delle somme, scopo economico della interposizione).
- Documenti tipicamente idonei a provare la titolarità e la percezione dei dividendi sono: libri sociali, verbali assembleari, estratti conto bancari che evidenzino l'accredito, e certificazioni rilasciate dall'autorità fiscale dello Stato di residenza che attestino la residenza fiscale e l'assoggettamento a imposizione.
- Per escludere una doppia non imposizione è sufficiente, una volta provata la qualità di beneficiario effettivo, la produzione della certificazione delle autorità fiscali estere che attesti la residenza e l'assoggettamento a tassazione nello Stato estero; spetta all'amministrazione fiscale fornire elementi di fatto contrari per contestare tale prova.
- Se l'amministrazione si limita ad affermare l'esistenza di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria o motivazione, il nuovo diniego è meramente confermativo e non impugnabile; viceversa deve esserci nuova istruttoria e motivazione per renderlo autonomamente impugnabile.
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