Cassazione Penale, Ordinanza n. 31634/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di furto in abitazione aggravato. La difesa ha censurato la decisione per asserita erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando in sostanza la determinazione della pena in concreto irrogata e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e, in realtà, volte a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e della personalità dell'imputato, già valorizzata dai giudici di merito in ragione della gravità del fatto, delle modalità esecutive e dei precedenti specifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse sorretto da motivazione congrua, fondata sulla gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato, desunta anche dai molteplici precedenti per fatti analoghi. Ha inoltre escluso che in cassazione possa essere rivalutata la congruità della pena se la determinazione non è frutto di arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato come parametro per la determinazione della pena, ma la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate anche valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali, senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste dell'errore di diritto o del difetto di motivazione, miri a una nuova e diversa valutazione della congruità della pena, quando la determinazione sanzionatoria non sia manifestamente arbitraria o illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice indichi gli elementi di maggiore rilevanza ostativi alla concessione, senza dover rispondere analiticamente a ciascuna allegazione difensiva.
- Le attenuanti generiche possono essere negate anche in ragione dei precedenti penali dell'imputato, poiché tale valorizzazione esprime un giudizio negativo sulla personalità e sulla meritevolezza del beneficio.
- Una doglianza è manifestamente infondata quando è generica e non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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