Sentenza n. 837/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri “Sicilia”, notificata il 15.01.2025, di rigetto del ricorso gerarchico; - della nota prot. -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Sicilia” notificata il 17.09.2024; della nota prot. -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Sicilia” notificata il 26.01.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di due giorni di consegna, adottata dal Comandante di Compagnia, e decisione di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna irrogata per avere trattato in modo incompleto, errato e tardivo una pratica di polizia giudiziaria relativa al cosiddetto codice rosso, omettendo di rispettare le modalità e le tempistiche stabilite dalle direttive della Procura della Repubblica, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto: violazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare e del testo unico regolamentare sull'ordinamento militare; difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione; mancata redazione del rapporto disciplinare; violazione delle regole procedimentali; mancata considerazione delle giustificazioni difensive; mancata indicazione delle direttive impartite dall'autorità giudiziaria; irrilevanza disciplinare del ritardo, asseritamente riferito a termini ordinatori; sproporzione della sanzione rispetto alla condotta, con richiesta di applicazione del mero richiamo. Il giudice ha inoltre esaminato l'ammissibilità dei motivi introdotti per la prima volta in sede giurisdizionale dopo il ricorso gerarchico.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano per la prima volta in sede giurisdizionale censure non dedotte nel ricorso gerarchico; tale preclusione evita l'elusione dei termini decadenziali per l'impugnazione dell'atto originario. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il rapporto disciplinare previsto dall'art. 1397 c.o.m. è necessario quando l'infrazione è rilevata da un superiore non competente a infliggere la sanzione, mentre nel caso concreto la mancanza era stata rilevata direttamente dal Comandante di Compagnia, competente a irrogare la consegna. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché la decisione sul ricorso gerarchico ha natura giustiziale e non presenta autonoma lesività, limitandosi a rendere definitiva la lesione derivante dalla sanzione originaria; in ogni caso, la motivazione della decisione gerarchica è stata ritenuta sufficiente. Il quarto motivo è stato respinto perché l'atto disciplinare indicava concretamente la condotta contestata, ossia lo svolgimento incompleto, errato e tardivo delle attività di indagine relative alla pratica di codice rosso. Il quinto motivo è stato respinto: la sanzione dava atto dell'esame delle memorie difensive e non era necessario riprodurne il contenuto, essendo sufficiente indicarne la rilevanza ai fini della decisione. Le difficoltà organizzative e la pluralità degli impegni di servizio non giustificavano il ritardo, considerata la delicatezza della materia e la semplicità degli accertamenti richiesti. Il settimo motivo è stato respinto: la natura ordinatoria dei termini per le indagini non esclude la rilevanza disciplinare del loro mancato o tardivo rispetto, poiché la responsabilità disciplinare deriva dalla violazione dei doveri d'ufficio e non dalla produzione di una decadenza processuale. L'ottavo motivo è stato respinto: la scelta della sanzione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta sproporzione. Nel caso concreto la sanzione era coerente con la gravità della condotta, il grado e l'anzianità del militare, nonché con i precedenti disciplinari, anche alla luce della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso giurisdizionale non può introdurre nuovi motivi non dedotti nel ricorso gerarchico quando ciò consenta di eludere il termine decadenziale per impugnare l'atto originario.
art. 1346 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale disposizione in materia di disciplina militare posta a fondamento dell'addebito disciplinare.
art. 1397 d.lgs. 66/2010
Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione
L'obbligo di redigere il rapporto disciplinare opera quando la mancanza è rilevata da un superiore privo del potere di irrogare la sanzione; non opera quando la rilevazione proviene direttamente dall'autorità disciplinare competente.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole procedimentali disciplinari, ma non posto a fondamento dell'accoglimento di alcuna censura.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato; Vanno punite con maggior rigore le infrazioni ricorrenti con carattere di recidività
I precedenti disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio concorrono alla determinazione della specie e della durata della sanzione; la recidiva giustifica un maggiore rigore.
art. 1361 d.lgs. 66/2010
la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero
La recidiva in mancanze già sanzionate con rimprovero rientra tra le ipotesi che possono giustificare la sanzione della consegna.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento disciplinare, senza che il giudice ravvisasse una sua violazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'atto disciplinare deve rendere comprensibili i fatti contestati e le ragioni della sanzione; non è necessario riportare integralmente le memorie difensive, purché ne sia dato conto e sia indicata la loro rilevanza.
art. 1029, comma 2, d.P.R. 90/2010
Richiamato per attestare l'esame delle giustificazioni rese dal militare nel procedimento disciplinare.
art. 713, comma 3, d.P.R. 90/2010
Richiamato quale disposizione sui doveri attinenti al grado posta a fondamento dell'addebito.
art. 717 d.P.R. 90/2010
Richiamato quale disposizione relativa al senso di responsabilità del militare.
art. 732, comma 6, lett. a), d.P.R. 90/2010
Richiamato quale disposizione sul contegno del militare posta a fondamento dell'addebito disciplinare.
Massime di principio
- Nel giudizio contro la decisione di un ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi non dedotti nella precedente sede amministrativa quando la loro proposizione consenta di eludere il termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto originario.
- Il rapporto disciplinare previsto dall'art. 1397 c.o.m. non è necessario quando l'infrazione sia rilevata direttamente dall'autorità disciplinare competente a irrogare la sanzione, la quale può avviare e concludere autonomamente il procedimento.
- La decisione di rigetto del ricorso gerarchico ha natura giustiziale e, di regola, non possiede autonoma lesività: la lesione deriva dal provvedimento disciplinare originario, mentre la decisione gerarchica ne rende definitiva la lesione.
- La natura ordinatoria del termine assegnato per lo svolgimento di attività d'indagine non esclude la responsabilità disciplinare per il ritardo o l'incompletezza dell'adempimento: la perentorietà rileva ai fini della decadenza, non delimita la rilevanza disciplinare della violazione dei doveri d'ufficio.
- Nel procedimento disciplinare è sufficiente che il provvedimento dia conto dell'esame delle giustificazioni e della loro incidenza sulla decisione; non occorre riprodurre integralmente le memorie difensive.
- La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili quando risultino manifestamente sproporzionate; nella valutazione rilevano anche grado, anzianità e precedenti disciplinari, inclusa la recidiva.
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