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Ordinanza

Ordinanza n. 1274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00284/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva definito il giudizio di primo grado relativo agli atti concernenti un'iniziativa funzionale alla chiusura del ciclo dei rifiuti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e gestori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di appello né il contenuto puntuale degli atti impugnati in primo grado. La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'appello non evidenziasse, a un sommario esame, profili idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole per l'appellante. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non erano stati allegati specifici pregiudizi gravi e imminenti derivanti dagli atti impugnati in primo grado. Nel bilanciamento degli interessi, ha inoltre considerato che l'iniziativa controversa contribuisce alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone che l'appellante dimostri, anche a un sommario esame, profili di fumus boni iuris idonei a fondare una ragionevole previsione di accoglimento dell'appello.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di allegazione e dimostrazione di un pregiudizio grave e imminente derivante dagli atti impugnati.
  • Nel valutare la domanda cautelare relativa a un'iniziativa amministrativa concernente la chiusura del ciclo dei rifiuti, il giudice può considerare, nel bilanciamento degli interessi, il contributo dell'iniziativa alla realizzazione di tale finalità.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTutela cautelare
RamiAmbienteServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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