Ordinanza n. 333/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determinazione Direttoriale ADM DT Campania, notificata in data 16 marzo 2026, avente ad oggetto “revoca della concessione della ricevitoria del lotto n. SA0006/NA0689, sita in Salerno – Via Pomponio Leto n. 17, intestata alla sig.ra Barra Giulia”; b) per quanto occorrer possa della nota dell’UADM Campania 2 – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità, prot. n. 6174 del 19/12/2025, acquisita in atti al prot. n. 9688, con la quale sono stati trasmessi gli atti istruttori relativi alla ricevitoria del Lotto n. SA0006/NA0689, (ignota nel contenuto e con riserva di motivi aggiunti); c) della comunicazione prot. n. 3953 del 13/01/2026 con la quale è stato avviato il procedimento di revoca della concessione della ricevitoria del Lotto n. SA0006/NA0689; d) di tutti gli atti connessi, presupposti, correlati e conseguenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione della ricevitoria del Lotto per sospensione non autorizzata del servizio superiore a trenta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione direttoriale con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la concessione della ricevitoria del Lotto. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorresse, gli atti istruttori, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli atti connessi, con riserva di motivi aggiunti. La condotta contestata, non contestata nella sua materialità, consisteva nell’interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a trenta giorni. La ricorrente ha rappresentato plurime e documentate condizioni di criticità che avrebbero impedito l’interlocuzione con l’Agenzia e ha evidenziato la successiva ripresa dell’attività, che dagli atti risultava attualmente florida anche con riferimento agli interessi erariali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che l’Agenzia avesse esercitato una facoltà di revoca prevista dal combinato disposto dell’art. 34 della l. 1293/1957, applicabile alle concessioni del Lotto in forza dell’art. 6 della l. 85/1990, e dell’art. 1, comma 6, del contratto di concessione, a fronte della sospensione non autorizzata del servizio per oltre trenta giorni. Tuttavia, trattandosi di una scelta discrezionale e particolarmente gravosa, la condotta doveva essere valutata caso per caso considerando complessivamente cause ed effetti e applicando i principi di adeguatezza e proporzionalità. La verosimiglianza delle criticità dedotte, la ripresa dell’attività e il positivo andamento della ricevitoria anche per gli interessi erariali hanno giustificato l’invito all’Amministrazione a rivalutare la misura e a considerare, in luogo della revoca, una conseguenza sanzionatoria diversa e meno afflittiva, che il comma 5 dell’art. 1 del contratto sembrava consentire. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 1° dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; il Tribunale ha accolto la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.
art. 34 l. 1293/1957
Costituisce, insieme alle altre fonti richiamate, il fondamento della facoltà di revoca della concessione in caso di sospensione non autorizzata del servizio superiore a trenta giorni.
art. 6 l. 85/1990
Rende applicabile alle concessioni del Lotto la disciplina dell’art. 34 della l. 1293/1957.
art. 1, comma 5, contratto di concessione
È stato considerato quale possibile fondamento contrattuale di una conseguenza sanzionatoria diversa e meno afflittiva della revoca.
art. 1, comma 6, contratto di concessione
È stato ritenuto, insieme all’art. 34 della l. 1293/1957, fondamento della facoltà di revoca esercitata dall’Amministrazione.
Massime di principio
- La facoltà discrezionale di revocare una concessione per interruzione non autorizzata del servizio deve essere esercitata mediante una valutazione caso per caso, considerando unitariamente le cause della condotta, i suoi effetti e la situazione concreta del concessionario.
- Quando la revoca della concessione produce conseguenze particolarmente gravose, l’Amministrazione deve rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, verificando se sia sufficiente una misura sanzionatoria meno afflittiva.
- La successiva ripresa dell’attività e il suo positivo andamento, anche in relazione agli interessi erariali, costituiscono elementi rilevanti nella rivalutazione della proporzionalità della revoca.
- In sede cautelare il giudice può accordare la tutela mediante un ordine conformativo o un invito all’Amministrazione a riesaminare l’esercizio del potere sanzionatorio, senza anticipare definitivamente la decisione sul merito.
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