Sentenza n. 2617/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2547 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2547 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 2547 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero. La pronuncia aveva dichiarato il loro diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al titolo. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: dalla documentazione risultavano il passaggio in giudicato della sentenza e la sua rituale notificazione all’Amministrazione in forma esecutiva; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l’intervento sostitutivo, su richiesta delle ricorrenti e nel successivo termine di 60 giorni, del Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
La disposizione è richiamata quale base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, insieme alla notificazione in forma esecutiva del titolo irrevocabile, consente di procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
art. 147, primo comma, lettera a), l. 388/2000
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La disposizione è indicata quale modifica della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni applicabile alle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 44, terzo comma, lettera a), d.l. 269/2003
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni, la cui scadenza è accertata nel caso concreto.
l. 326/2003
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La legge è richiamata quale fonte di conversione, con modificazioni, del d.l. 269/2003 nella disciplina del termine dilatorio.
Massime di principio
- L’ottemperanza di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere disposta quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva.
Come è indicizzato
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