Sentenza n. 3742/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di lavorazione della domanda di visto per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo al 17 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è stato proposto per ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto e l’attivazione del relativo procedimento integrano il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale riguarda la convocazione e l’avvio della lavorazione della richiesta.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in relazione al rito avverso il silenzio disciplinato dall’art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata del ritardo e dal comportamento dell’Amministrazione, che abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze da esaminare; resta salva la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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