Cassazione Penale, Sentenza n. 49727/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa. Il ricorrente deduceva: (i) vizio procedurale per mancato rinvio dell'udienza ex art. 420-ter c.p.p. per legittimo impedimento del difensore; (ii) vizio di motivazione e mancata prova sull'apocrifia della firma, sostenendo la 'titubanza' della persona offesa e che la denuncia di furto fu presentata solo dopo l'incasso; (iii) omesso riconoscimento dell'attenuante prevista per il valore minimo del bene (assegno in bianco e danno patrimoniale minimo); (iv) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul punto procedurale ha ritenuto che il difensore non aveva documentato l'impossibilità di avvalersi di un sostituto (requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p.), per cui il mancato rinvio era legittimo. Sui profili sostanziali la Suprema Corte ha confermato la valutazione di merito: la testimonianza della persona offesa e la comunicazione della banca circa firma non corrispondente appaiono coerenti con l'apocrifia; non è fornita prova di un legittimo possesso dell'assegno da parte dell'imputato; l'attenuante per valore minimo non è applicabile agli assegni in bianco perché il danno va valutato nella sua potenziale utilizzabilità (non determinabile) e il titolo fu comunque presentato per somma significativa; la causa di non punibilità per tenuità è stata esclusa come non configurabile. Dopo la declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Regola il legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto necessario che il difensore dimostri l'impossibilità di nominare un sostituto e specifichi le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso processo
art. 102 cod. proc. pen.
Norma sulla sostituzione del difensore; la Corte ricorda che la nomina di un sostituto rientra nella discrezionalità tecnica del difensore e che l'impossibilità di nominare sostituto non può essere presunta
art. 648 cod. pen.
Riguarda l'attenuante per il valore del bene: la Corte ha ritenuto che, nei casi di moduli/assegni in bianco, il valore da considerare non è lo stampato ma la potenziale utilizzabilità, rendendo inapplicabile l'attenuante
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Richiamata nella parte relativa alle circostanze attenuanti: la giurisprudenza esclude l'applicazione quando è indeterminabile il valore potenziale del documento
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto e causa di non punibilità: la Corte ha ritenuto non configurabile la tenuità alla luce della concrete potenzialità lesiva dell'assegno e della presentazione per importo significativo
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, a una somma a titolo di ammenda
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Norme richiamate in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura di trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale)
Massime di principio
- Il legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter c.p.p.) richiede non solo la documentazione dell'impegno ma anche la dimostrazione dell'impossibilità di nominare un sostituto; l'assenza di tale dimostrazione autorizza il giudice a non rinviare l'udienza
- Le scelte organizzative del difensore (inclusa la nomina di un sostituto) rientrano nella sua discrezionalità tecnica e non possono essere sindacate dal cliente salvo revoca del mandato
- Nelle ipotesi di ricettazione di assegni o moduli in bianco, non si applicano le attenuanti legate al valore 'materiale' dello stampato: il danno va valutato sulla potenziale utilizzabilità del titolo, che può giustificare una valutazione più severa
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se il fatto, pur formalmente limitato, presenta una potenziale offensività economica non trascurabile (es. assegno presentato per somma significativa)
- Dubbi sulla genuinità di una firma o sulla legittimità del possesso dell'assegno devono essere adeguatamente provati; mera 'titubanza' della persona offesa senza elementi di supporto probatorio concreti è insufficiente a ribaltare la valutazione di merito
- Il deposito di un ricorso privo di fondamento evidente può comportare non solo il rigetto ma anche l'imposizione di spese processuali e sanzioni (ammende) a carico dell'impugnante
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