Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3204/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Roma in data 23.7.2024, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 25.7.2024, con il quale quest’ultimo è stato ammonito oralmente nonché del relativo verbale di ammonimento ai sensi dell’art. 3 L. n. 119 del 15.10.2013 del 25.7.2024; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e, comunque, collegati a quelli sopra indicati; con contestuale istanza ai sensi art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per l’annullamento della nota del 14.10.2024 (comunicata a mezzo pec il 17.10.2024) con la quale la Questura di Roma, Divisione Anticrimine, ha rigettato l’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, presentata dal sig. -OMISSIS- in data 2.10.2024, ed accertamento del diritto di accesso ai documenti.

Giustizia amministrativa202411506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Roma per condotte riconducibili alla violenza domestica e diniego di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 93/2013, nonché il relativo verbale, deducendo: a) violazione dell'art. 3 d.l. n. 93/2013 e dell'art. 8 d.l. n. 11/2009, poiché la persona offesa aveva già presentato denuncia-querela prima dell'istanza di ammonimento e, secondo il ricorrente, tale circostanza avrebbe escluso il potere del Questore; b) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione, per non avere l'amministrazione adeguatamente considerato le contestazioni del ricorrente sulla veridicità del narrato della moglie; c) eccesso di potere, carenza di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e sproporzione, perché il Questore avrebbe attribuito prevalenza alle dichiarazioni della persona offesa senza valorizzare il ritardo nel ricorso alle cure mediche, il contesto della separazione, le registrazioni audio e gli ulteriori documenti prodotti dal ricorrente. È stata inoltre proposta, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di annullamento del diniego di accesso agli atti e di accertamento del diritto di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza di accesso, poiché il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse dopo il deposito in giudizio della documentazione da parte dell'amministrazione. Nel merito ha rigettato il ricorso contro l'ammonimento. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla preclusione derivante dalla querela previamente presentata: il rinvio dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 93/2013 all'art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009 opera solo in quanto compatibile e non estende all'ammonimento per violenza domestica l'incompatibilità tra querela e ammonimento prevista per l'ammonimento in materia di atti persecutori. L'ammonimento per violenza domestica può quindi essere adottato anche in presenza di querela, e può operare autonomamente rispetto al procedimento penale. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che il Questore aveva ricostruito gli episodi, esaminato le difese del ricorrente e spiegato perché le registrazioni e gli altri elementi non fossero idonei a smentire il narrato della persona offesa, che trovava riscontro in referti medici e fotografici e nelle testimonianze raccolte. Ha inoltre escluso carenza istruttoria, manifesta irragionevolezza e sproporzione: l'ammonimento ha natura preventiva e discrezionale e richiede elementi indiziari idonei a rendere verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, la riconducibilità delle condotte ai reati-spia indicati dalla legge, non la prova necessaria per una condanna penale. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti o alla manifesta irragionevolezza e sproporzione, non ravvisate nel caso concreto. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013

    anche in assenza di querela

    Attribuisce al Questore il potere di adottare l'ammonimento per violenza domestica anche autonomamente rispetto all'iniziativa della persona offesa e anche quando sia stata presentata querela; il potere è esercitabile sulla base di elementi indiziari che rendano verosimili condotte riconducibili ai reati indicati dalla disposizione.

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. dalla l. n. 38/2009

    Il rinvio operato dall'art. 3, comma 2, d.l. n. 93/2013 è parziale e limitato alle previsioni compatibili con l'ammonimento per violenza domestica; non comporta l'applicazione dell'incompatibilità tra querela e istanza di ammonimento prevista per gli atti persecutori.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente motivato quando ricostruisce i fatti, considera le difese dell'interessato e illustra le ragioni per cui gli elementi acquisiti dall'amministrazione confermano la verosimiglianza delle condotte contestate.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile quando il ricorrente ha perso l'interesse a seguito della produzione documentale dell'amministrazione nel giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore per violenza domestica previsto dall'art. 3 d.l. n. 93/2013 può essere adottato anche dopo la presentazione di una querela, poiché il rinvio all'art. 8 d.l. n. 11/2009 vale solo per le disposizioni compatibili e non comprende l'incompatibilità tra querela e ammonimento propria dell'ammonimento per atti persecutori.
  • Il presupposto dell'ammonimento per violenza domestica è la presenza di elementi indiziari idonei a rendere verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, che siano state commesse o tentate, nell'ambito domestico, condotte riconducibili ai reati-spia indicati dall'art. 3 d.l. n. 93/2013; non è necessaria la prova piena richiesta per una condanna penale.
  • La valutazione del Questore nell'adozione dell'ammonimento è ampiamente discrezionale e preventiva, sicché il giudice amministrativo può annullare l'atto solo in presenza di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o manifesta sproporzione.
  • La motivazione dell'ammonimento è sufficiente quando l'amministrazione ricostruisce gli episodi, esamina le deduzioni dell'interessato e indica gli elementi documentali e testimoniali che rendono attendibile il narrato della persona offesa, anche senza confutare analiticamente ogni singola contestazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.