Sentenza n. 617/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del Provvedimento dell'Aeronautica Militare - 70° Stormo Latina, prot. -OMISSIS-del 21 luglio 2022, con cui è stata parzialmente accolta l'istanza di pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Aeronautica Militare che aveva riconosciuto solo parzialmente la monetizzazione delle ferie e dei giorni di riposo non fruiti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo un lungo periodo di assenza per malattia e terapia salvavita, era stato riformato per inidoneità permanente al servizio militare. Aveva chiesto la monetizzazione dei periodi di licenza ordinaria non goduti, sostenendo che, a fronte di 118 giorni complessivi, l'amministrazione ne avesse riconosciuti soltanto 57 e successivamente un ulteriore giorno. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 14 d.P.R. 395/1995, 55 d.P.R. 254/1999, 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2109 c.c. e degli artt. 36 e 32 Cost., nonché eccesso di potere. Ha contestato l'applicazione di una circolare interna del 30 novembre 2011, che limitava la monetizzazione ai periodi maturati tra il rientro in servizio e il successivo collocamento in aspettativa per infermità. Ha inoltre dedotto l'illegittima esclusione dei giorni di riposo previsti dalla l. 937/1977.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ricostruito il quadro normativo sulla monetizzazione delle ferie, rilevando che il divieto generale di trattamenti sostitutivi non opera quando il mancato godimento dipende da cause non imputabili al dipendente. Il collocamento in aspettativa per infermità costituisce una causa impeditiva non imputabile, e tale impedimento non può essere limitato al solo periodo immediatamente precedente alla cessazione dal servizio. Nel caso concreto, la sequenza ravvicinata di malattia, brevi periodi di licenza e successivo collocamento in aspettativa aveva reso sostanzialmente impossibile programmare e fruire dell'intero congedo residuo. La circolare interna non poteva vincolare il giudice né comprimere il diritto alle ferie, dovendo essere applicata soltanto quando, dopo il rientro dalla malattia, il dipendente abbia avuto un'effettiva possibilità di fruire del congedo. Il TAR ha riconosciuto anche la monetizzabilità dei giorni di riposo ex l. 937/1977, equiparati al congedo ordinario quando non fruiti per ragioni non imputabili al lavoratore. Ha quindi riconosciuto il diritto alla liquidazione di ferie e giorni di riposo non goduti per complessivi euro 4.252,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e ulteriori interessi fino all'effettivo pagamento, condannando il Ministero alle spese di lite per euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'azione amministrativa è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina sostanziale della monetizzazione delle ferie.
art. 14 d.P.R. 395/1995
La disciplina della monetizzazione delle ferie non godute deve essere coordinata con il principio di irrinunciabilità delle ferie e con l'impossibilità non imputabile al dipendente di fruirne.
art. 55 d.P.R. 254/1999
La disciplina del pagamento sostitutivo è estesa al personale militare nei casi di cessazione dal servizio per infermità, oltre alle ipotesi previste dalla disciplina generale.
art. 905, comma 2, d.lgs. 66/2010
prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti
La disposizione va letta nel senso che la collocazione in aspettativa per infermità può impedire la fruizione della licenza maturata, senza che tale impedimento sia imputabile al militare.
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012
Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale ... non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Il divieto generale di monetizzazione non opera quando il mancato godimento delle ferie dipende da una causa non imputabile al dipendente, quale la malattia che impedisca concretamente la fruizione.
art. 36 Cost.
Il diritto alle ferie retribuite, quale diritto irrinunciabile, impone di non negare la monetizzazione quando lo stato di malattia abbia impedito oggettivamente la fruizione.
art. 32 Cost.
La tutela della salute giustifica l'esclusione del divieto di monetizzazione nei casi in cui l'assenza per malattia abbia reso impossibile il godimento delle ferie.
art. 2109 c.c.
Il diritto al periodo annuale di ferie deve essere effettivo e non può essere vanificato quando il mancato godimento dipenda da impedimenti non imputabili al lavoratore.
art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro
La disposizione osta a interpretazioni nazionali che estinguano il diritto alle ferie quando il lavoratore sia stato in congedo per malattia e non abbia potuto fruirne.
l. 937/1977
I giorni di riposo previsti dalla legge sono equiparati al congedo ordinario e sono monetizzabili se non fruiti per ragioni non imputabili al dipendente.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Giustifica la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie e dei riposi non goduti dal dipendente pubblico non opera quando il mancato godimento dipenda da una causa oggettiva non imputabile al lavoratore, quale la malattia o il collocamento in aspettativa per infermità.
- Il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite per infermità non è limitato ai soli giorni maturati nell'immediato periodo precedente alla cessazione dal servizio, ma comprende tutti i periodi non goduti quando la situazione patologica abbia impedito concretamente una fruizione effettiva e programmabile.
- Una circolare interna non può comprimere o limitare un diritto individuale alle ferie e alla relativa monetizzazione oltre i limiti stabiliti dalla legge; essa deve essere disapplicata, nel caso concreto, quando impedisca l'esercizio di un diritto inalienabile del lavoratore.
- I giorni di riposo previsti dalla l. 937/1977 sono equiparabili al congedo ordinario ai fini della monetizzazione quando il mancato godimento sia dipeso da ragioni non imputabili al dipendente.
- La verifica della spettanza della monetizzazione deve concentrarsi sull'effettiva possibilità del dipendente di programmare e fruire le ferie dopo il rientro dalla malattia; periodi di servizio troppo brevi e interrotti da ulteriori assenze patologiche possono escludere tale possibilità.
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