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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09202/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva annullato la decisione del GIP nella parte in cui quest'ultimo aveva escluso per Carmelo Bisognano l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il PM ha censurato la motivazione come apparente, illogica e omessa, sostenendo che dalle intercettazioni e dagli elementi raccolti emergerebbe che il giovane Davide Giardina, prestanome del fratello Antonino e di Bisognano, agiva per sottomissione e sotto input di origine mafiosa di Bisognano; inoltre la costituzione della A.GI.LA. s.r.l. (e la prosecuzione dell'impresa Pretoria tramite prestanome dopo l'interdittiva antimafia) sarebbe indicativa della finalità di agevolazione mafiosa e del metodo mafioso impiegato per il controllo economico del territorio. Il PM ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata considerazione dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione; non è ammessa la rivalutazione dei fatti né del peso delle fonti probatorie. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse spiegato le ragioni per cui non sussisteva l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, e che il ricorso si risolvesse in una inammissibile proposta di diversa valutazione del quadro indiziario. Inoltre la Corte ha chiarito che la condotta di Bisognano verso un coindagato (es. rimproveri o pressione su Giardina) non è di per sé idonea a configurare il "metodo mafioso": la violenza o la minaccia devono essere tali da evocare la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose nei confronti del soggetto passivo del reato, non del coindagato. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante richiede l'integrazione del "metodo mafioso" e/o la finalità di agevolazione mafiosa; la Corte ha interpretato che il metodo mafioso presuppone violenza o minaccia idonea a evocare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa nei confronti del soggetto passivo del reato, e che condotte rivolte esclusivamente a coindagati non sono automaticamente riconducibili a tale metodo

  • art. 110 e art. 512-bis cod. pen.

    Articoli indicanti la fattispecie di partecipazione e il reato materiale contestato (concorso nei reati indicati); nella decisione vengono richiamati come capo di imputazione, ma la valutazione della responsabilità penale sostanziale è rimessa al giudice di merito

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito al requisito dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte sottolinea che la sindacabilità in cassazione di tale valutazione è limitata alla verifica di mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la riconsiderazione del peso probatorio se non per vizio motivazionale evidente

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 2, sent. n.56 del 07/12/2011; Sez.1, sent. n.1769 del 23/3/95; Sez.4, sent. n.22500 del 3/05/2007; Sez. U., sent. n.11 del 21/04/1995)

    Principi richiamati in ordine al limitato controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari e alla impossibilità per la Corte di Cassazione di riqualificare il materiale probatorio o di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle fonti, salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sugli atti cautelari e de libertate è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della non manifestità illogicità della motivazione; non è ammessa la riconsiderazione del merito probatorio.
  • Per far valere in sede di impugnazione la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è necessario dimostrare il "metodo mafioso": minaccia o violenza che evochino la forza intimidatrice tipica dell'associazione mafiosa nei confronti del soggetto passivo del reato.
  • Condotte di pressione o rimprovero rivolte a coindagati non costituiscono automaticamente prova del metodo mafioso; occorre provare l'effetto intimidatorio sui terzi o sulle vittime o la finalità di controllo/agevolazione tipica dell'associazione mafiosa.
  • Nell'impugnazione di provvedimenti che escludono un'aggravante è strategico dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito o la violazione di norme di diritto specifiche, anziché limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti.
  • Elementi come la costituzione di società tramite prestanome o la prosecuzione di attività economiche dopo interdittive antimafia possono essere indizi utili per sostenere la finalità di agevolazione mafiosa, ma devono essere esplicitamente collegati e motivati dal giudice per integrare l'aggravante

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