Sentenza n. 178/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano, Area Attività Commerciali e SUAP, n. 5240 del 29 giugno 2022 “Annullamento della procedura per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in attuazione delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e delle disposizioni attuative della DGR XI/4054/2020 di Regione Lombardia”, non notificata (doc 1); - di ogni atto presupposto o derivato, con il suddetto connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale del Comune di Milano che ha annullato la procedura per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche e per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale comunale n. 5240 del 29 giugno 2022 e gli atti presupposti o consequenziali, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, con istanza del 15 settembre 2025 sottoscritta dai difensori e dal legale rappresentante, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese. Il Comune resistente ha aderito alla richiesta con memoria del 22 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che il processo amministrativo sia governato dal principio dispositivo e che la parte possa disporre degli interessi sostanziali azionati. La dichiarazione rituale del difensore, espressiva della volontà della parte di non ottenere più la tutela richiesta, impone al giudice di prenderne atto senza esaminare il merito, anche se la controparte dovesse contestarla o opporsi alle conseguenze processuali. Poiché nel caso concreto anche il Comune ha aderito alla richiesta, le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale espressione del principio dispositivo che consente alla parte di disporre degli interessi sostanziali azionati nel processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione della domanda.
art. 40 c.p.a.
Richiamato, insieme agli artt. 34 e 84 c.p.a., a fondamento del principio dispositivo nel processo amministrativo.
art. 84 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore disposizione che conferma la disponibilità della domanda e degli interessi azionati nel processo amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione rituale della parte, resa tramite il difensore, di non avere più interesse alla decisione della domanda impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la controparte contesti la manifestazione della parte o si opponga alle conseguenze processuali che ne derivano, poiché il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo e la parte può disporre degli interessi sostanziali azionati.
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