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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6330/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 21/04/2022 che aveva condannato Califano per il reato ex art. 727, comma 2, cod. pen. (detenzione di 51 gatti in condizioni incompatibili con la loro natura). Il ricorso per cassazione contestava: 1) la nullità degli atti per omessa notifica del decreto penale di condanna all'imputato (eccepita come nullità assoluta), sostenendo che la notifica del decreto costituisce la "citazione" essenziale per la partecipazione consapevole dell'imputato; 2) l'inutilizzabilità di prove/testimonianze della parte civile (lista testi depositata fuori termine e testimonianza relativa ad accertamenti tecnici non ripetibili), con richiesta di esclusione delle relative prove; 3) l'illegittimità della confisca degli animali ex art. 240 cod. pen., deducendo che la confisca obbligatoria di cui al comma 2, n. 2 non può applicarsi alle cose la cui detenzione diventa reato solo per le modalità di detenzione e che per gli animali la confisca obbligatoria è prevista solo per i delitti più gravi (art. 544-ter e ss.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso: ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa notifica del decreto penale (la notificazione al difensore di fiducia e la successiva opposizione hanno sanato l'omissione), all'inutilizzabilità degli accertamenti/testimonianze (gli accertamenti erano stati svolti da un ausiliario di polizia giudiziaria e non rientravano nella disciplina degli accertamenti non ripetibili ai sensi dell'art. 360; inoltre le prove fondamentali della pronuncia erano multiple e la difesa non ha dimostrato che la loro espunzione avrebbe cambiato l'esito), e alla illegittimità della lista testi della parte civile (la costituzione in udienza dopo il termine di deposito comporta decadenza dalla facoltà di presentare la lista; tuttavia molte testimonianze erano state acquisite legittimamente anche come testi del PM). Invece la Corte ha accolto il motivo relativo alla confisca: ha annullato la sentenza limitatamente alla misura ablativa, ritenendo che l'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. (confisca obbligatoria) non sia applicabile automaticamente al caso di detenzione di animali in condizioni di maltrattamento e che la confisca, se dovuta, vada valutata nella forma facoltativa ex art. 240, comma 1, con motivazione specifica; ha quindi annullato la parte della sentenza relativa alla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Il resto della sentenza è stato confermato (condanna penale, ammenda e risarcimento alla parte civile).

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Norma sostanziale integrata dalla condotta contestata (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura). E' la fattispecie di reato che ha retto la condanna dell'imputato.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina della confisca. La Corte ha distinto tra confisca obbligatoria (art. 240, comma 2, n.2) applicabile alle cose la cui mera detenzione costituisce reato, e confisca facoltativa (comma 1). Ha ritenuto che la confisca obbligatoria non si estenda automaticamente ai casi di detenzione di animali maltrattati e che la decisione sulla confisca debba essere valutata caso per caso, esercitando eventualmente la facoltà prevista dal comma 1.

  • art. 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies cod. pen.

    art. 544-sexies citato in motivazione

    Norme speciali sui reati più gravi in materia di animali e sulla confisca speciale: la presenza di tali previsioni legislative mostra che il legislatore ha riservato misure ablative obbligatorie alle ipotesi più gravi, il che avvalora il criterio restrittivo adottato dalla Corte.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    comma 1 (nullità assolute)

    Elenca le nullità assolute. La Corte ha ricordato il principio di tassatività delle nullità e ha affermato che l'omessa notifica del decreto penale all'imputato non rientra tra le nullità assolute che giustificano annullamento automatico quando la notifica è stata fatta al difensore e l'opposizione è stata proposta.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio della tassatività delle nullità: le violazioni processuali comportano nullità solo nei casi previsti dalla legge; principio richiamato per escludere ampliamenti analogici delle nullità.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria delle nullità: la presentazione dell'opposizione da parte del difensore è stata considerata come atto idoneo a sanare l'omessa notificazione del decreto al soggetto imputato (sanatoria ex art. 183, lett. a) e b)).

  • art. 460 e art. 461 cod. proc. pen.

    art. 460, comma 3; art. 461

    Art. 460 (regole sul decreto penale di condanna e su notifiche) è stato richiamato per sottolineare l'obbligo di notifica al difensore di fiducia in funzione di tutela della difesa; art. 461 disciplina la proposizione di opposizione al decreto penale e la Corte ha ritenuto legittima l'opposizione proposta dal difensore.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Disposizioni sugli accertamenti tecnici non ripetibili e relative garanzie difensive. La Corte ha ritenuto inapplicabile la sanzione invocata dal ricorrente perché l'accertamento contestato era stato eseguito da un ausiliario di polizia giudiziaria (applicandosi quindi art. 354/356) e perché le nullità invocate non erano state dedotte tempestivamente secondo i termini di legge.

  • art. 354, art. 356 e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Art. 354 e 356 (atti svolti dalla polizia giudiziaria e assistenza del difensore durante indagini) e la norma di attuazione sull'avviso dell'imputato: la Corte ha ritenuto che i requisiti procedurali erano stati rispettati o validamente rinunciati dall'imputato, pertanto non è scattata la nullità invocata.

  • art. 79, comma 3; art. 468, comma 1; art. 493, comma 2; art. 507 cod. proc. pen.

    Regole sulla costituzione della parte civile e sui tempi di deposito delle liste testimonali: art. 79(3) impedisce alla parte civile costituitasi dopo il termine di avvalersi della facoltà di presentare liste; art. 468(1) fissa il termine per il deposito; art. 493(2) consente l'ammissione di prove non tempestivamente indicate in casi giustificati; art. 507 attribuisce al giudice il potere di assumere d'ufficio prove. La Corte ha applicato queste norme per escludere la legittimità del deposito listato dalla parte civile costituitasi tardivamente, salvo che il giudice non abbia motivato un'ammissione ex art. 507.

Massime di principio

  • La notifica del decreto penale di condanna al difensore di fiducia, seguita dalla proposizione dell'opposizione da parte del difensore, di norma sana l'omessa notificazione diretta all'imputato; l'omessa notifica al difensore può essere sanata dalla stessa opposizione.
  • Le nullità processuali sono tassative: non è possibile estendere la categoria delle nullità assolute se non espressamente previsto dalla legge; le eccezioni procedurali devono essere tempestivamente dedotte.
  • Le prove indicate in una lista testimoniale depositata da una parte che si è costituita tardivamente sono in linea di principio inammissibili (art. 79(3) e art. 468); il giudice può tuttavia assumere d'ufficio prove tardive solo con motivazione adeguata ex art. 507.
  • Gli accertamenti tecnici "non ripetibili" soggiacciono a garanzie specifiche, ma l'applicabilità delle sanzioni (nullità o inutilizzabilità) dipende dalla titolarità dell'incarico (PM vs polizia giudiziaria) e dalla tempestività delle difese; le rilevate violazioni possono essere attuate solo secondo le forme previste dal codice.
  • Per la confisca: la misura obbligatoria di cui all'art. 240(2)(2) si applica alle 'cose la cui mera detenzione costituisce reato'; nel caso di animali la confisca obbligatoria non è automatica per le condizioni di detenzione incompatibili, sicché il giudice deve valutare la confisca facoltativa ex art. 240(1) in base a esigenze di prevenzione specificamente motivate.
  • In cassazione, chi contesta l'utilizzabilità di prove deve dimostrare l'effetto della loro esclusione sulla "prova di resistenza": se le residue risultanze sono sufficienti a confermare la condanna, il motivo è destinato a fallire.

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