Sentenza n. 2501/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per il valore complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, notificata il 27 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per il valore di 1.500 euro, oltre agli accessori dovuti. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita depositando una richiesta di dati sul contenzioso, senza dedurre una valida giustificazione dell’inadempimento né dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la ritualità dell’azione, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo dell’obbligo di adempimento, mentre spettava all’Amministrazione provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi oppure l’avvenuto integrale adempimento; tale prova non è stata fornita. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, includendo le spese e i diritti successivi necessari per ottenere il passaggio in giudicato e per la registrazione del titolo, ma escludendo le eventuali spese di precetto, ritenute dipendenti dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni per provvedere al pagamento su istanza della parte. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Chi invoca il giudicato deve provare il fatto costitutivo dell’obbligo; spetta invece all’Amministrazione dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi oppure l’avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, condizione per la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Individua la misura degli accessori dovuti sul credito riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 22 l. 724/1994
Richiama l’applicazione dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991 agli accessori dovuti.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il creditore deve provare il titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato; spetta invece all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento oppure fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo.
- La mera costituzione dell’Amministrazione e il deposito di atti interni relativi alla gestione del contenzioso non dimostrano l’esecuzione del giudicato, se non sono accompagnati dalla prova dell’integrale adempimento o da una valida giustificazione dell’inadempimento.
- Accertato l’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell’interessato, dopo l’inutile scadenza del termine.
- Nell’ottemperanza relativa a una condanna al pagamento di somme di denaro, l’obbligo di esecuzione può comprendere le spese e i diritti successivi necessari per ottenere il passaggio in giudicato e registrare il titolo, ma non le eventuali spese di precetto, quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso.
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