Sentenza n. 7784/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della nota del 20 ottobre 2022 con cui ANAC ha disposto l'archiviazione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 (fascicolo ANAC 2275/2022/sr); di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguenziale e connesso, e in particolare della nota del 21 ottobre 2022 e della nota del 1° dicembre 2022, con cui ANAC ha confermato l'archiviazione del procedimento, nonché ove occorrer possa della nota del 13 ottobre 2022, nella parte in cui concede ad ASL il termine di 5 giorni di calendario (inclusi sabato e domenica) per presentare la documentazione, laddove interpretata nel senso di non consentire alcuna proroga e di determinare l'archiviazione in caso di mancato rispetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note ANAC del 20 ottobre, 21 ottobre e 1° dicembre 2022, concernenti l'archiviazione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché la nota del 13 ottobre 2022 relativa al termine assegnato per la presentazione della documentazione
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda sanitaria ha impugnato la decisione di ANAC di archiviare il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Il ricorso comprendeva anche gli atti connessi e, ove occorrente, la nota con cui era stato assegnato un termine di cinque giorni di calendario per la presentazione della documentazione, contestandone l'eventuale interpretazione nel senso dell'inderogabilità del termine e dell'automatica archiviazione in caso di inosservanza. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato, con nota del 7 aprile 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle determinazioni ANAC né la questione relativa al termine assegnato per la produzione documentale. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della condotta processuale della ricorrente, del contenuto delle difese e del fatto che la memoria dell'Amministrazione resistente era stata depositata dopo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Individua la base normativa del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ma non è stata interpretata nel merito a causa della declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla trattazione dell'affare nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, quando non residui un interesse concreto e attuale all'esame della domanda.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tenendo conto della condotta processuale delle parti, del contenuto delle difese e del momento in cui esse sono state depositate.
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