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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04564/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società operante nel settore industriale, di bollette di pagamento emesse dal Comune per TARES 2013 e TARI 2014. In primo grado le domande della società erano state accolte; in appello il giudice tributario regionale aveva confermato l'accoglimento, ritenendo non dovute le somme in relazione alle aree del ciclo produttivo e, in particolare, ai magazzini destinati a deposito di materie prime e prodotti finiti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e del regolamento comunale, sostenendo che le 'bollette di pagamento' non fossero atti autonomamente impugnabili; (2) violazione delle norme su TARES/TARI e del regolamento comunale, lamentando che la CTR avesse escluso dal computo della superficie imponibile tutte le aree del ciclo produttivo, comprese quelle di deposito di materie prime e prodotti finiti; (3) nullità per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe statuito oltre il devoluto, estendendo l'esclusione a tutte le aree del ciclo produttivo anziché alle sole aree di magazzino indicate nell'appello. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di specificità dei motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché il motivo non era autosufficiente: non era stato trascritto né allegato l'atto di appello comunale, impedendo il controllo sulla specificità dei motivi. Quanto al ricorso principale, ha rigettato il primo motivo, affermando che anche le bollette/avvisi di pagamento contenenti una pretesa tributaria specifica sono immediatamente impugnabili; ha accolto il secondo motivo, ribadendo che per TARES e TARI la superficie imponibile può essere esclusa o ridotta solo se il contribuente dimostra, con onere a suo carico, che in determinate aree si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili o che sussistono i presupposti di legge per la riduzione/esenzione, non potendosi escludere in via automatica l'intera area dei magazzini; ha rigettato il terzo motivo, escludendo il vizio di ultrapetizione perché l'appello del Comune riguardava proprio la tassabilità delle aree destinate a magazzino di materie prime e prodotti finiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Il motivo incidentale che lamentava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo stato trascritto l'atto di appello né consentita alla Corte la verifica diretta del vizio denunciato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda, in modo da consentire la valutazione della censura senza rinvio a fonti esterne.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente quando l'atto porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria con le relative ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 62 D.Lgs. n. 507/1993

    È richiamato quale disciplina dei tributi sui rifiuti antecedenti, utile per l'interpretazione dei presupposti di imposizione e delle esclusioni in materia di rifiuti.

  • art. 14 D.L. n. 201/2011

    È richiamato per il regime TARES, compresi presupposti impositivi ed esclusioni per aree in cui si producono rifiuti speciali.

  • art. 1, commi 641-649, L. n. 147/2013

    La TARI grava su chi occupa o detiene locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; l'esclusione di superfici è ammessa solo nei casi previsti e con prova a carico del contribuente.

  • art. 1, comma 649, L. n. 147/2013

    Per la superficie assoggettabile non si tiene conto della parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

  • art. 14, comma 10, D.L. n. 201/2011

    È richiamato per ribadire che l'esclusione o riduzione della superficie tassabile presuppone la dimostrazione delle condizioni di legge da parte del contribuente.

  • art. 3, comma 10, Regolamento per l'Applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti

    Richiamato dal Comune nel contestare l'impugnabilità delle bollette e nella disciplina locale delle esenzioni o riduzioni.

  • art. 3 Regolamento del Comune di Montale

    Richiamato in relazione ai criteri regolamentari di determinazione della base imponibile per gli anni 2013 e 2014.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale soccombente.

Massime di principio

  • In materia tributaria, anche atti non formalmente compresi nell'elenco tassativo dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sono immediatamente impugnabili quando contengano una pretesa tributaria specifica, con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della debenza.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile l'autosufficienza: la censura che presuppone l'esame di atti processuali deve trascriverne o riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la localizzazione, altrimenti è inammissibile.
  • Per TARES e TARI la regola generale è la tassazione di chi occupa o detiene locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; le esclusioni e riduzioni costituiscono eccezioni e richiedono la prova rigorosa dei relativi presupposti da parte del contribuente.
  • L'esclusione di superfici dalla base imponibile per produzione di rifiuti speciali opera solo per le aree in cui tali rifiuti si formano in via continuativa e prevalente e solo nei limiti in cui il contribuente dimostri il trattamento conforme alla normativa vigente.
  • Non è consentito escludere automaticamente l'intera superficie di magazzini o aree produttive: occorre una verifica analitica delle singole porzioni di area e della loro effettiva destinazione alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
  • In materia di tributi sui rifiuti, l'onere della prova della fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, ma l'onere di provare esenzioni, riduzioni o esclusioni incombe sul contribuente che le invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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