Cassazione Civile, Ordinanza n. 19781/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un'associazione professionale forense e i suoi associati hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi al 2006, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti e rettifica del reddito di partecipazione. La ripresa principale riguardava costi per servizi fatturati da una società collegata all'associazione, riferiti in parte a prestazioni da eseguire nei periodi successivi, nonché spese per alberghi e ristoranti ritenute non documentate. I contribuenti hanno sostenuto che i servizi esternalizzati erano funzionali all'attività di recupero crediti verso aziende del SSN, che per il lavoro autonomo non opererebbe la correlazione costo/compenso dell'anno, che vi erano documenti idonei a provare i pagamenti e che non vi fosse abuso del diritto né doppia imposizione. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo i costi antieconomici e, in via autonoma, abusiva l'operazione. In cassazione sono stati dedotti nove motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova dell'abuso; violazione dell'art. 10-bis l. 212/2000; violazione delle norme sui redditi di lavoro autonomo e vizio motivazionale; omesso esame di documenti e fatture; violazione del divieto di doppia imposizione; omesso esame della visura camerale della società fornitrice; contraddittorietà della motivazione; omesso esame di fatture e documentazione sulle spese alberghiere e di ristorazione; nullità per omessa motivazione sulla loro indeducibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente all'associazione professionale e al professionista che avevano depositato rinuncia al ricorso dopo la definizione agevolata della pendenza tributaria. Quanto al professionista rimasto in causa, ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza di appello conteneva due rationes decidendi autonome: da un lato la non inerenza e manifesta antieconomicità dei costi anticipati per servizi futuri non adeguatamente contrattualizzati e documentati; dall'altro l'abuso del diritto, con onere del contribuente di dimostrare valide ragioni economiche. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla pretesa applicazione del principio di competenza al lavoro autonomo perché estranea alla ratio decidendi; ha dichiarato inammissibili i motivi sull'abuso del diritto per difetto di interesse, essendo rimasta intatta l'autonoma ratio della antieconomicità; ha respinto il motivo sulla doppia imposizione, precisando che il divieto opera solo per la reiterazione del medesimo prelievo sullo stesso presupposto e non impedisce l'imposizione verso soggetti diversi; ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sui documenti e sull'omesso esame di fatti decisivi perché non specificavano il fatto storico trascurato o miravano a una rivalutazione del merito. Il professionista ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova richiamata per affermare che la censura non superava la ratio autonoma della decisione e che, in relazione all'abuso del diritto, il motivo non era utile a eliminare l'altra autonoma base decisoria.
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dai ricorrenti per escludere l'abuso del diritto; la Corte rileva l'inammissibilità del motivo perché non scalfiva l'autonoma ratio della manifesta antieconomicità.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato per sostenere che nei redditi di lavoro autonomo non vi sarebbe correlazione tra costi e compensi dell'anno; la Corte ha ritenuto la censura estranea alla ratio, perché la CTR aveva fondato la decisione sulla antieconomicità di costi per servizi futuri non ancora resi.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente né contraddittoria, essendo articolata in due rationes autonome.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha dichiarato talune censure inammissibili perché non colpivano la concreta ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per vizi di nullità e motivazione; la Corte ha escluso la nullità poiché la motivazione era sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ribadito che non basta lamentare l'omesso esame di elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 127 TUIR
Richiamato nel motivo sulla doppia imposizione; la Corte ha escluso che il recupero a tassazione verso soggetti diversi integri doppia imposizione vietata.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sul divieto di doppia imposizione; la Corte ha precisato che opera solo per la reiterazione del medesimo prelievo sullo stesso presupposto.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato per la richiesta di sospensione e poi per la rinuncia al ricorso conseguente alla definizione agevolata della pendenza tributaria.
art. 46, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Usato per regolare le spese in relazione all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili i motivi diretti alle altre.
- La manifesta antieconomicità di un'operazione, specie se relativa a costi anticipati per servizi futuri non ancora resi e scarsamente regolati sul piano contrattuale, può costituire indice del difetto di inerenza del costo dedotto.
- Nei rapporti tributari, il divieto di abuso del diritto può operare anche come autonoma ratio, ma il motivo che lo contesta è inutile se resta intatta un'altra base decisoria non censurata.
- Il divieto di doppia imposizione riguarda la reiterazione della stessa imposta sul medesimo presupposto in capo allo stesso soggetto; non impedisce l'imposizione su soggetti diversi, anche se riferita economicamente allo stesso flusso reddituale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato; non basta dedurre il mancato esame di singoli documenti o chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Una motivazione sintetica non è per ciò solo nulla: è sufficiente se consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di comprendere le ragioni della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19739/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19742/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19744/2021 del 12/07/2021
- ordinanza_civile · 12 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19745/2021 del 12/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →