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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1832/2024 del Tribunale di MESSINA - Sezione Lavoro, pubblicata in data 08/10/2024.

Giustizia amministrativa202502424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Messina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro oltre interessi legali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha documentato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza in quanto diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione e delle regole processuali sul deposito del ricorso, nonché l’avvenuta notificazione del titolo all’amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento ministeriale: l’amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione né provato il pagamento, cui era onerata in quanto fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente del medesimo Ministero e attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87 c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal comma 2, lett. d).

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto, l’amministrazione deve provare l’avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato quale base per la decorrenza degli interessi legali riconosciuti dal titolo giudiziale.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria del comando giudiziale rimanga inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di una somma o per l’attribuzione di un beneficio patrimoniale, l’amministrazione debitrice deve provare l’eventuale adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo.
  • Accertati la definitività del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, la cui attività sostitutiva rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non ha diritto a un compenso aggiuntivo; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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