Cassazione Civile, Ordinanza n. 36109/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti loro e della società di cui erano soci, relativo al pagamento di prestazioni professionali asseritamente svolte da due architetti e rimaste non retribuite. L’opposizione era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione i soccombenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 2236 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 167, 633, 634 e 636 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2036 e 2697 c.c. La Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di adeguata esposizione dei fatti di causa e per essere redatto con tecnica di assemblaggio di atti e parti eterogenee del fascicolo, tale da impedire la comprensione della controversia e delle questioni dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non soddisfaceva il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la narrazione dei fatti era troppo scarna e non consentiva di comprendere compiutamente la vicenda processuale, le reciproche pretese e le ragioni delle decisioni di merito. Ha inoltre stigmatizzato l’uso della tecnica del c.d. assemblaggio, mediante riproduzione confusa di atti e sentenza impugnata, che ha ulteriormente reso incomprensibile il ricorso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
richiamato come base dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2236 c.c.
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura relativa alla responsabilità professionale.
art. 2697 c.c.
invocato nei motivi di ricorso sul riparto dell’onere della prova.
art. 115 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
art. 167 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sul decreto ingiuntivo.
art. 633 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, relativo ai presupposti del procedimento monitorio.
art. 634 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, in tema di prova scritta nel monitorio.
art. 636 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, sempre in tema di prova nel procedimento per ingiunzione.
art. 2036 c.c.
invocato nel terzo motivo dai ricorrenti.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo interpreta come requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, che impone un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la controversia, le pretese reciproche, le difese e lo svolgimento del processo senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
- La carenza dell’esposizione dei fatti di causa, quando sia tale da impedire la comprensione del thema decidendum, integra violazione del requisito di contenuto-forma del ricorso e comporta l’inammissibilità del ricorso stesso.
- È inammissibile il ricorso redatto con tecnica di assemblaggio di atti processuali o di parti eterogenee del fascicolo, specie quando la riproduzione disordinata renda confuso e inintellegibile il motivo di censura e la vicenda processuale.
- Le censure per violazione di legge non possono supplire alla mancata ricostruzione chiara dei fatti rilevanti, perché il giudice di legittimità deve poter cogliere dal solo ricorso il contesto fattuale e processuale della controversia.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e, se dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →