Sentenza n. 4162/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; d) dell''''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; e) dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 201 ai sensi del comma 9-bis dell''''art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, allo stato non rese note; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. il 1\4\2025: per l’annullamento a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; d) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 201 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, allo stato non rese note; g) oltre tutti gli atti sopra emarginati, già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell’odierna sede giudiziale a seguito dell’opposizione della controinteressata, della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo Allegato 1 comunicata all’esponente mediante nota prot. n. 24/01/2025.0073840.U trasmessa ad Agilent a mezzo p.e.c. in data 24 gennaio 2025; nonché, ove occorra, della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025, recante “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata all’esponente mediante nota prot. n. 06/02/2025.0121095.U trasmessa ad Agilent a mezzo p.e.c. in data 7 febbraio 2025; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti statali e regionali e determinazioni della Regione Emilia-Romagna relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di aggiornamento dell'accertamento e dell'importo dovuto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui erano stati determinati il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, i criteri e le modalità di ripiano e la quota posta a suo carico dalla Regione Emilia-Romagna per gli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti regionali successivi adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024 e quelli concernenti il differimento dei termini di pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere integralmente versato, in favore delle Regioni resistenti, il 25% degli importi di payback dovuti, ai sensi della disciplina sopravvenuta, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Le amministrazioni costituite non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge indicata nel provvedimento, prevede che per gli anni 2015-2018 gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici siano assolti mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Considerato il versamento dichiarato dalla società, la documentazione prodotta e l'assenza di opposizione delle amministrazioni, non residuava un interesse attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della richiesta della ricorrente e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento integrale della quota del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di corresponsione degli importi.
art. 7, comma 1, legge di conversione del d.l. 95/2025
La disciplina sopravvenuta prevede, a seguito dell'accertamento del versamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
- Quando la disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e il ricorrente dichiara di avere effettuato il versamento previsto, con adeguata documentazione e senza opposizione delle amministrazioni, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- In presenza della causa di definizione prevista dalla disciplina speciale sul payback, la cessazione della materia del contendere comporta la compensazione delle spese di lite quando ciò sia espressamente previsto dalla legge o richiesto dalla parte e risulti coerente con la peculiarità della fattispecie.
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