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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-26/16

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2017 (Estratti). — Repubblica ellenica contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Irregolarità nella constatazione dell’importo dei crediti – Ritardi nella procedura di recupero dei crediti – Assenza di compensazione tra fondi – Determinazione dell’importo degli interessi – Proporzionalità – Rettifica finanziaria forfettaria – Articoli da 31 a 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Situazioni singole. — Causa T-26/16

Giurisprudenza europea62016TJ0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Repubblica ellenica contro la decisione della Commissione che escludeva dal finanziamento UE talune spese FEAGA/FEASR. Ha ritenuto legittima la rettifica finanziaria forfettaria applicata per i ritardi nel recupero di crediti e ha chiarito che tale meccanismo può essere utilizzato anche in presenza di irregolarità ex articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005. Le censure su compensazione tra fondi, interessi e casi singoli sono state respinte o dichiarate inconferenti.

Esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR di spese elleniche: legittimità della rettifica forfettaria per ritardi nel recupero, assenza di compensazione tra fondi e gestione degli interessi.

La questione giuridica

Se la Commissione disponesse di una base giuridica per applicare una rettifica finanziaria forfettaria, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005, anche alle irregolarità relative al recupero di somme indebitamente pagate disciplinate dagli articoli 32 e 33 dello stesso regolamento; se tale rettifica fosse giustificata nel caso concreto; se i motivi relativi alla compensazione tra fondi, alla contabilizzazione degli interessi e alle situazioni singole potessero incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, in materia di FEAGA e FEASR, la Commissione può applicare una rettifica finanziaria forfettaria anche per le irregolarità concernenti il recupero delle somme indebitamente pagate disciplinate dagli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005, quando lo Stato membro non consenta di determinare con precisione il danno finanziario o gli importi non recuperati. La base giuridica risiede nell'articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento, interpretato alla luce dell'ampio potere discrezionale della Commissione e dell'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione; nel caso concreto, le carenze della Grecia nella trasmissione delle tabelle e nei controlli essenziali giustificavano la rettifica del 10%. I motivi relativi a compensazione tra fondi e interessi sono risultati inconferenti perché tali profili erano già coperti dalla rettifica principale, mentre le censure sulle singole situazioni non hanno condotto all'annullamento della decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005, articoli 3, 8, 31, 32 e 33
  • Regolamento (CE) n. 885/2006, allegato III
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 52
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134

Esclusione dal finanziamento FEAGA/FEASR per irregolarità nel recupero dei crediti

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica ellenica, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, contro la decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione. La controversia attiene a rettifiche finanziarie relative a spese sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR, con particolare riferimento ai ritardi nella procedura di recupero di somme indebitamente pagate, alla compensazione tra fondi e alla contabilizzazione degli interessi.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione, dopo verifiche documentali e in loco svolte nel 2009, aveva contestato alla Repubblica ellenica diverse carenze: ritardi nel recupero dei crediti, assenza di compensazione tra FEAGA e FEASR, errata determinazione degli interessi e alcune situazioni singole ritardatarie. In esito alla procedura amministrativa e di conciliazione, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, escludendo dal finanziamento dell'Unione un importo complessivo di EUR 12 647 843,53.

Motivi di ricorso dedotti dalla Repubblica ellenica

La Repubblica ellenica ha articolato cinque motivi, sostanzialmente diretti a contestare:

  • l'assenza di base giuridica per una rettifica forfettaria in materia di recupero di aiuti indebitamente pagati;
  • la violazione dei diritti della difesa, della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del termine ragionevole;
  • un difetto di motivazione e un errore manifesto sul tema della compensazione tra fondi;
  • l'erronea interpretazione dell'articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005 in tema di interessi;
  • errori relativi a nove situazioni singole.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale si è concentrato soprattutto sul regolamento (CE) n. 1290/2005, in particolare sugli articoli 31, 32 e 33. Ha richiamato anche il regolamento (CE) n. 885/2006, allegato III, e, per completezza sistematica, il regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 52, che riprende e sviluppa la disciplina previgente. Le linee-guida VI/5330/97 della Commissione sono state considerate nella parte in cui precisano il metodo di calcolo delle rettifiche finanziarie forfettarie.

Ragionamento del Tribunale sulla base giuridica della rettifica forfettaria

Il Tribunale ha respinto l'argomento secondo cui la rettifica forfettaria sarebbe consentita solo per i controlli di ammissibilità delle spese e non per le irregolarità di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005. Ha osservato che nessuna disposizione del regolamento esclude l'applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, a tali ipotesi e che il rinvio operato dagli articoli 32 e 33 all'articolo 31, paragrafo 3, è meramente procedurale.

Il Tribunale ha valorizzato inoltre la struttura dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera a), da cui ricava che solo il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33, mentre gli altri paragrafi, incluso il paragrafo 2, restano applicabili. Questa lettura è stata giudicata conforme all'obiettivo del regolamento di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Giustificazione concreta della rettifica nel caso di specie

Sul piano fattuale, il Tribunale ha ritenuto decisivo che la Repubblica ellenica non avesse fornito alla Commissione tabelle complete dei casi in cui i termini di recupero non erano stati rispettati, nonostante i ripetuti solleciti. Di conseguenza, la Commissione non era in grado di determinare con precisione gli importi non recuperati.

Il Tribunale ha qualificato tali carenze come mancanza di controlli essenziali, idonea a giustificare una rettifica forfettaria secondo le linee-guida, poiché il rischio per il bilancio dell'Unione non poteva essere quantificato esattamente. Ha quindi ritenuto legittima l'applicazione di una rettifica del 10%.

Motivi terzo e quarto: compensazione tra fondi e interessi

Per quanto riguarda l'assenza di compensazione tra FEAGA e FEASR e la mancata o errata menzione degli interessi nelle tabelle dell'allegato III del regolamento n. 885/2006, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva espressamente indicato che tali profili erano già coperti dalla rettifica forfettaria del 10% applicata per i ritardi nel recupero.

Ne consegue che questi due motivi non incidevano sul dispositivo della decisione impugnata: eventuali vizi relativi a tali profili erano inconferenti, perché non avevano determinato un aggravio ulteriore della rettifica. Il Tribunale ha quindi respinto tali censure come inconferenti.

Situazioni singole

Quanto al quinto motivo, relativo a nove situazioni singole, il Tribunale ha esaminato le censure caso per caso e, all'esito, ha respinto il motivo nel suo insieme. Nel testo fornito non sono riportati i dettagli delle singole controversie, ma l'esito è stato comunque negativo per la ricorrente.

Decisione e principi affermati

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Repubblica ellenica alle spese, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La pronuncia conferma che la Commissione dispone di un margine discrezionale per applicare rettifiche forfettarie quando lo Stato membro non consenta di determinare con precisione il danno finanziario e che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può legittimare tale soluzione anche nelle procedure di recupero disciplinate dagli articoli 32 e 33 del regolamento n. 1290/2005.

Come è indicizzato

Materiefeaga e feasrrettifiche finanziarierecupero di aiuti indebitamente pagaticontrolli e gestione dei fondi agricoliproporzionalità e tutela degli interessi finanziari dell'unione

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