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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-611/16

Ordinanza del presidente della Corte del 25 ottobre 2017. — Xellia Pharmaceuticals ApS e Alpharma, LLC contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Riservatezza. — Causa C-611/16 P

Giurisprudenza europea62016CO0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha autorizzato il Regno Unito a intervenire in un’impugnazione proposta da Xellia Pharmaceuticals e Alpharma contro una sentenza del Tribunale in materia di intesa anticoncorrenziale. Ha chiarito che un intervento tardivo, se presentato prima dell’apertura della fase orale, è comunque ammissibile per gli Stati membri, che non devono giustificare un interesse all’intervento. La tardività comporta soltanto l’impossibilità di depositare una memoria di intervento, ma non esclude la partecipazione all’udienza, né la possibilità di ricevere una versione non riservata degli atti.

Intervento tardivo di uno Stato membro in un giudizio di impugnazione e gestione della riservatezza dei documenti processuali

La questione giuridica

Se l’istanza di intervento presentata da uno Stato membro dopo la scadenza del termine previsto per le impugnazioni possa comunque essere accolta; se lo Stato membro debba motivare la richiesta di intervento; quali siano gli effetti del deposito tardivo sulla possibilità di presentare osservazioni; e come debba essere gestita la comunicazione di documenti riservati all’interveniente.

Principio di diritto

Uno Stato membro può intervenire in una causa dinanzi alla Corte senza dover dimostrare un interesse alla soluzione della controversia; pertanto, anche se l’istanza di intervento è presentata oltre il termine previsto per le impugnazioni, essa può essere accolta purché sia depositata prima della decisione di aprire la fase orale. In tal caso, l’interveniente tardivo perde solo la facoltà di depositare una memoria di intervento, ma può presentare osservazioni all’udienza, e la Corte può limitare la comunicazione ai documenti riservati, notificando allo Stato membro solo la versione pubblica del documento confidenziale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 129, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 131, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 132, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 190, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE

Intervento tardivo e riservatezza in una causa di impugnazione

L’ordinanza riguarda una domanda di intervento proposta dal Regno Unito in una causa di impugnazione dinanzi alla Corte, promossa da Xellia Pharmaceuticals ApS e Alpharma LLC contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso avverso la decisione della Commissione nel caso Lundbeck, adottata ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

Fatti e procedimento

Le ricorrenti avevano impugnato la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016 nella causa T‑471/13, con cui era stato respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione C(2013) 3803 final e la domanda di riduzione dell’ammenda. Nel corso del giudizio di impugnazione, il Regno Unito ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Le ricorrenti hanno contestato l’istanza, sostenendo che fosse tardiva e priva di motivazione, e che ciò pregiudicasse i loro diritti processuali.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte, che consente agli Stati membri di intervenire senza dover provare un interesse alla controversia;
  • l’articolo 56 dello Statuto, relativo all’impugnazione;
  • gli articoli 129, 131, 132, 137, 184 e 190 del regolamento di procedura, applicabili al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che un’istanza di intervento presentata dopo la scadenza del termine previsto per le impugnazioni, ma prima della decisione di aprire la fase orale, può essere presa in considerazione ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

La tardività non comporta l’inammissibilità dell’intervento, ma solo una limitazione procedurale: l’interveniente non può depositare una memoria di intervento ex articolo 132, paragrafo 1, ma può comunque formulare osservazioni in udienza, se questa viene tenuta.

Quanto alla mancata motivazione dell’istanza, la Corte ribadisce che gli Stati membri possono intervenire senza dimostrare un interesse alla soluzione della controversia; ne deriva che il Regno Unito non era tenuto a esporre le ragioni della propria richiesta di intervento, neppure se presentata tardivamente.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui i diritti processuali delle ricorrenti sarebbero stati lesi dall’impossibilità di conoscere in anticipo il contenuto delle osservazioni dell’interveniente: le osservazioni dell’interveniente, ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, possono infatti soltanto aderire, in tutto o in parte, alle conclusioni di una delle parti principali.

Riservatezza dei documenti

Poiché era già stata disposta, in un’altra causa collegata, una misura di trattamento riservato sulla versione confidenziale della decisione controversa, la Corte dispone d’ufficio che al Regno Unito venga comunicata, in questa fase, soltanto la versione pubblica della decisione pubblicata dalla Commissione sul proprio sito Internet, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

Decisione e dispositivo

La Corte autorizza il Regno Unito a intervenire a sostegno della Commissione e a presentare osservazioni solo in udienza, qualora si tenga. Ordina inoltre che al Regno Unito siano notificati gli atti processuali, salvo il documento riservato allegato all’atto di impugnazione, sostituito dalla versione pubblica. Le spese relative all’intervento sono riservate.

Principio affermato

L’ordinanza afferma che uno Stato membro può intervenire in impugnazione anche se la domanda è tardiva rispetto al termine ordinario, purché sia depositata prima dell’apertura della fase orale; la tardività limita solo gli strumenti difensivi dell’interveniente, non la sua qualità di parte accessoria. Inoltre, lo Stato membro non deve motivare la propria domanda di intervento, e la Corte può salvaguardare la riservatezza limitando la comunicazione ai soli documenti pubblici.

Come è indicizzato

Materieimpugnazioneinterventoriservatezza processualediritto della concorrenza

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