Corte di giustizia, Sentenza C-106/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017. — Causa promossa da Polbud - Wykonawstwo sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Trasformazione transfrontaliera di una società – Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva – Diniego di cancellazione dal registro delle imprese – Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione – Sfera di applicazione della libertà di stabilimento – Restrizione alla libertà di stabilimento – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive. — Causa C-106/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, chiarisce che una società può avvalersi della libertà di stabilimento per trasferire la sola sede legale in un altro Stato membro e trasformarsi in una società soggetta al diritto di quest’ultimo, anche se l’attività effettiva resta nello Stato d’origine. È incompatibile con gli articoli 49 e 54 TFUE la normativa nazionale che imponga sempre la liquidazione come condizione per la cancellazione dal registro e per il trasferimento transfrontaliero. La tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori, così come il contrasto alle frodi, possono giustificare controlli o misure mirate, ma non una presunzione generale e automatica di abuso.
Libertà di stabilimento e trasformazione transfrontaliera di società: incompatibilità con il TFUE della condizione di liquidazione preventiva imposta dallo Stato d’origine per la cancellazione dal registro a seguito del trasferimento della sola sede legale in un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa nazionale che: i) subordina la cancellazione dal registro delle imprese, dopo il trasferimento della sede legale in un altro Stato membro e la trasformazione in società di quel diritto, allo scioglimento della società in esito a liquidazione; ii) impone in modo generale la liquidazione come condizione per il trasferimento transfrontaliero; iii) se la libertà di stabilimento si applichi anche quando la società trasferisce la sola sede legale senza spostare la sede effettiva.
Principio di diritto
La Corte afferma che la libertà di stabilimento si applica anche al trasferimento della sola sede legale di una società in un altro Stato membro, quando il trasferimento è finalizzato alla trasformazione della società nel tipo previsto dal diritto di tale Stato, anche se la sede effettiva non viene spostata. Inoltre, uno Stato membro non può subordinare in modo generale tale trasformazione e la cancellazione dal proprio registro alla liquidazione della società, poiché una simile condizione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento non giustificata in modo proporzionato dalla tutela di creditori, soci di minoranza, lavoratori o dalla lotta agli abusi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 49 e 54 TFUE
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 270, punto 2, del codice delle società commerciali polacco
- Articolo 272 del codice delle società commerciali polacco
- Articolo 288 del codice delle società commerciali polacco
- Articolo 562, paragrafo 1, del codice delle società commerciali polacco
- Articolo 19, paragrafo 1, della legge polacca sul diritto internazionale privato
Libertà di stabilimento e trasformazione transfrontaliera di società
La sentenza riguarda il ricorso pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca) in una controversia tra la società Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. e il giudice del registro polacco, che aveva respinto la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese dopo il trasferimento della sede legale in Lussemburgo. La Corte è chiamata a precisare se e a quali condizioni il diritto dell’Unione consenta a una società di trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro per trasformarsi in una società soggetta al diritto di tale Stato, senza spostare la sede effettiva.
Fatti e procedimento principale
La Polbud, società a responsabilità limitata costituita in Polonia, aveva deliberato il trasferimento della sede legale in Lussemburgo. In seguito, la società aveva chiesto la cancellazione dal registro polacco, sostenendo che in Lussemburgo aveva continuato a esistere come soggetto di diritto lussemburghese. Il giudice del registro aveva però subordinato la cancellazione alla produzione di documenti tipici della procedura di liquidazione, prevista dal diritto polacco in caso di trasferimento della sede all’estero; al mancato adempimento aveva fatto seguire il rigetto dell’istanza. Il giudice del rinvio osserva che, in base al diritto polacco, il trasferimento della sede all’estero comporta lo scioglimento della società solo dopo liquidazione e cancellazione dal registro.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede essenzialmente:
- se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa che impone la liquidazione come condizione per la cancellazione dal registro in caso di trasferimento della sede legale in un altro Stato membro;
- se tale obbligo di liquidazione possa essere giustificato dalla tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori;
- se la libertà di stabilimento operi anche quando la società trasferisce la sola sede legale senza spostare la sede effettiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto gli articoli 49 e 54 TFUE, che disciplinano la libertà di stabilimento delle società. Sono inoltre rilevanti le norme polacche del codice delle società commerciali: l’articolo 270, punto 2, che collega lo scioglimento al trasferimento della sede all’estero; l’articolo 272, che fa coincidere lo scioglimento con la cancellazione dal registro dopo la liquidazione; e l’articolo 288, che prevede gli adempimenti liquidatori necessari alla cancellazione. Viene altresì menzionato l’articolo 19, paragrafo 1, della legge polacca sul diritto internazionale privato, secondo cui il trasferimento della sede in un altro Stato dello SEE non comporta la perdita della personalità giuridica.
Applicabilità della libertà di stabilimento al caso concreto
La Corte respinge l’idea che la libertà di stabilimento richieda necessariamente il trasferimento anche della sede effettiva o lo svolgimento di un’attività economica reale nello Stato membro ospitante. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro può trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro se soddisfa le condizioni poste da quest’ultimo per il collegamento all’ordinamento nazionale. Il fatto che il trasferimento della sola sede legale avvenga per beneficiare di una disciplina più favorevole non integra di per sé un abuso del diritto di stabilimento.
Restrizione derivante dall’obbligo di liquidazione
La Corte afferma che la normativa polacca costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché subordina la cancellazione dal registro e quindi la trasformazione transfrontaliera alla liquidazione della società. Tale obbligo ostacola o rende meno attraente l’esercizio della libertà garantita dal Trattato, perché impone alla società una procedura onerosa e non necessaria per il solo fatto del trasferimento della sede legale.
Giustificazioni invocate e proporzionalità
La Corte riconosce che la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori costituisce una ragione imperativa di interesse generale. Tuttavia, la misura nazionale non supera il test di proporzionalità: impone infatti la liquidazione in modo generale e automatico, senza valutare il rischio concreto di pregiudizio degli interessi protetti e senza consentire misure meno restrittive, come garanzie equivalenti a tutela dei creditori. Anche il richiamo alla lotta contro le pratiche abusive non basta, perché il trasferimento della sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di frode; una disciplina che impone sempre la liquidazione finisce per presupporre automaticamente l’abuso.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- gli articoli 49 e 54 TFUE si applicano al trasferimento della sola sede legale in un altro Stato membro finalizzato alla trasformazione della società secondo il diritto di tale Stato, anche senza spostamento della sede effettiva;
- gli stessi articoli ostano a una normativa nazionale che subordina tale trasferimento e la cancellazione dal registro alla liquidazione della società.
Principi di diritto ricavabili
La pronuncia afferma due principi centrali per la pratica societaria transfrontaliera:
- la libertà di stabilimento comprende il diritto di una società di trasformarsi in un ente disciplinato dal diritto di un altro Stato membro, nel rispetto delle condizioni poste da quest’ultimo;
- lo Stato d’origine non può imporre una liquidazione automatica come condizione per il trasferimento e la cancellazione dal registro, salvo misure proporzionate e mirate a specifici interessi meritevoli di tutela.
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