Corte di giustizia, Sentenza C-201/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017. — Majid Shiri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine per effettuare il trasferimento – Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito – Obblighi dello Stato membro competente – Trasferimento di competenza – Necessità di una decisione dello Stato membro competente. — Causa C-201/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, chiarisce che il termine di sei mesi per eseguire il trasferimento Dublino non è meramente organizzatorio: se scade senza trasferimento, la competenza si sposta automaticamente allo Stato richiedente. La Corte aggiunge che il richiedente deve poter far valere in giudizio anche la scadenza del termine maturata dopo la decisione di trasferimento, in nome della tutela giurisdizionale effettiva. La pronuncia rafforza il carattere perentorio dei termini del sistema Dublino e la necessità di un rimedio rapido ed effettivo.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: effetti della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi e sua deducibilità nel ricorso contro la decisione di trasferimento
La questione giuridica
Se, nell’ambito del ricorso effettivo contro una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, il richiedente possa invocare la scadenza del termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento previsto dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2; e, in caso affermativo, se il trasferimento di competenza allo Stato membro richiedente avvenga automaticamente con la sola scadenza del termine o richieda anche un rifiuto espresso dello Stato membro competente di prendere o riprendere in carico l’interessato.
Principio di diritto
Se il trasferimento del richiedente protezione internazionale non è eseguito entro il termine di sei mesi previsto dall’articolo 29 del regolamento Dublino III, la competenza per l’esame della domanda passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario alcun rifiuto espresso dello Stato membro competente. Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, letto alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta, impone che il richiedente disponga di un ricorso effettivo e rapido per far valere anche la scadenza di tale termine sopravvenuta dopo la decisione di trasferimento; una normativa nazionale che consenta di dedurre nel ricorso tali circostanze successive soddisfa tale requisito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Considerando 19 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1560/2003
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1560/2003
Scadenza del termine di trasferimento nel sistema Dublino III e ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco nell’ambito di una controversia tra il sig. Majid Shiri, richiedente protezione internazionale, e l’Agenzia federale competente per l’immigrazione e l’asilo. La Corte interpreta gli articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Shiri era entrato nell’Unione attraverso la Bulgaria, dove aveva presentato una domanda di protezione internazionale. Successivamente aveva presentato una nuova domanda in Austria; le autorità austriache avevano chiesto alla Bulgaria la ripresa in carico, che era stata accettata. L’Agenzia austriaca aveva poi dichiarato inammissibile la domanda, ordinato l’espulsione e indicato la possibilità di trasferimento in Bulgaria.
Il richiedente aveva contestato la decisione davanti al Bundesverwaltungsgericht, sostenendo tra l’altro che l’Austria fosse divenuta competente per effetto della scadenza del termine di sei mesi per il trasferimento. Il giudice amministrativo federale aveva respinto il ricorso, ritenendo che, dopo l’annullamento della prima decisione dell’Agenzia, fosse iniziato un nuovo termine di sei mesi. Il sig. Shiri ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, che ha sollevato le questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, sul diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento;
- l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, che disciplina il termine di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento e le conseguenze della sua scadenza;
- il considerando 19 del regolamento, che collega il ricorso effettivo all’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte menziona inoltre il regolamento (CE) n. 1560/2003 e il suo articolo 8, relativo alle modalità di esecuzione del trasferimento.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:
- se il richiedente possa invocare, nel ricorso contro la decisione di trasferimento, la scadenza del termine di sei mesi prevista dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2;
- se, una volta scaduto il termine senza esecuzione del trasferimento, la competenza passi automaticamente allo Stato membro richiedente oppure se sia necessario un ulteriore atto dello Stato membro competente che rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte afferma che il testo dell’articolo 29, paragrafo 2, è chiaro: se il trasferimento non avviene entro sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di presa o ripresa in carico e la competenza passa allo Stato membro richiedente. Ne deriva un trasferimento automatico della competenza, che non è subordinato a una nuova decisione o a un rifiuto espresso dello Stato membro competente.
Questa interpretazione è coerente con l’obiettivo del regolamento Dublino III di garantire un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. La Corte richiama inoltre le norme del regolamento di esecuzione n. 1560/2003, dalle quali risulta che lo Stato membro competente deve permettere quanto prima il trasferimento, senza che sia prevista una facoltà di rimettere in discussione, dopo l’accettazione della richiesta, la propria disponibilità a farsi carico della domanda.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che l’articolo 27, paragrafo 1, garantisce un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento e che il considerando 19 precisa che tale rimedio deve consentire il controllo sia dell’applicazione del regolamento sia della situazione giuridica e fattuale dello Stato di destinazione. Alla luce dell’evoluzione del sistema Dublino III, il ricorso deve poter riguardare anche il rispetto delle garanzie procedurali, inclusi i termini imperativi.
Poiché il termine di sei mesi dell’articolo 29 incide non solo sull’esecuzione ma anche sulla determinazione della competenza, la sua scadenza può determinare il passaggio della competenza allo Stato membro richiedente. Ne consegue che il giudice investito del ricorso contro la decisione di trasferimento deve poter esaminare anche la doglianza secondo cui, al momento dell’adozione della decisione, la competenza era già passata per effetto della precedente scadenza del termine.
La Corte sottolinea inoltre che, quando la scadenza del termine sopravviene dopo l’adozione della decisione di trasferimento, le autorità dello Stato richiedente non possono eseguire il trasferimento e devono attivarsi d’ufficio per riconoscere la propria competenza e avviare senza ritardo l’esame della domanda. In tale contesto, il richiedente deve avere accesso a un ricorso effettivo e rapido per far valere tale circostanza successiva. La normativa austriaca, che consente di dedurre nel ricorso le circostanze sopravvenute dopo la decisione, è ritenuta conforme a tale esigenza.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- se il trasferimento non è eseguito entro il termine di sei mesi, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza necessità di un rifiuto espresso dello Stato membro competente;
- l’articolo 27, paragrafo 1, letto alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta, impone che il richiedente disponga di un mezzo di ricorso effettivo e rapido per far valere la scadenza del termine di sei mesi intervenuta dopo la decisione di trasferimento, e una disciplina nazionale che consenta tale deduzione è conforme al diritto dell’Unione.
Principio affermato
La pronuncia conferma il carattere automatico del trasferimento di competenza previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e rafforza il diritto del richiedente a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento, includendo anche la possibilità di far valere la scadenza successiva del termine di esecuzione del trasferimento.
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