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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-844/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017. — Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Klosterstoff – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n.°207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prassi anteriore dell’EUIPO. — Causa T-844/16

Giurisprudenza europea62016TJ0844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma il rifiuto di registrazione del marchio denominativo "Klosterstoff" per bevande alcoliche e prodotti affini, ritenendolo descrittivo e, per le bevande non alcoliche, anche ingannevole. Respinge inoltre la censura relativa alla prassi precedente dell’EUIPO, affermando che essa non prevale sul principio di legalità. Il ricorso è quindi integralmente respinto con condanna alle spese della ricorrente.

Marchio denominativo "Klosterstoff": rifiuto di registrazione per carattere descrittivo, potenziale ingannevolezza e irrilevanza della prassi precedente EUIPO

La questione giuridica

Se il segno denominativo "Klosterstoff" fosse correttamente escluso dalla registrazione, in particolare: a) come marchio descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 per prodotti delle classi 32 e 33; b) come segno privo di carattere distintivo ai sensi della lettera b); c) come marchio ingannevole ai sensi della lettera g) per le bevande non alcoliche; d) se la commissione di ricorso dovesse discostarsi o motivare il discostamento dalla prassi decisionale anteriore dell’EUIPO.

Principio di diritto

Un segno denominativo composto da elementi che, nel loro complesso, evocano immediatamente ai consumatori competenti una caratteristica dei prodotti può essere legittimamente rifiutato come descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, anche se il suo uso è poco abituale o se il significato evocato è solo uno dei possibili significati dei termini impiegati. Se il segno trasmette inoltre un’informazione falsa circa la natura alcolica di prodotti non alcolici, può essere escluso anche come ingannevole ai sensi della lettera g) per tali prodotti. La precedente prassi dell’EUIPO non vincola la legittimità della decisione, che va valutata solo sulla base del regolamento applicabile e della giurisprudenza dell’Unione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 58-64
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 75
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 2
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Marchio dell’Unione europea "Klosterstoff": rifiuto di registrazione per descrittività e ingannevolezza

La pronuncia riguarda un ricorso diretto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione del segno denominativo "Klosterstoff" come marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009, in relazione a prodotti delle classi 32 e 33.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG, aveva chiesto la registrazione del segno "Klosterstoff" per prodotti delle classi 32 e 33, tra cui birre, bevande a base di birra, bevande non alcoliche, bevande alcoliche, spiriti e liquori. L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009, e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto con decisione del 6 ottobre 2016.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009, corrispondenti al regolamento (UE) 2017/1001;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
  • l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 in tema di motivazione;
  • l’articolo 296 TFUE;
  • le disposizioni procedurali del Tribunale, tra cui gli articoli 106, paragrafo 3, e 134, paragrafo 1.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato:

  • nel qualificare il segno come descrittivo dei prodotti interessati;
  • nel ritenerlo privo di carattere distintivo;
  • nel considerarlo ingannevole per le bevande non alcoliche;
  • nel non seguire la prassi decisionale anteriore dell’EUIPO, che avrebbe registrato segni contenenti gli elementi "stoff" o "kloster".

Ragionamento sul carattere descrittivo

Il Tribunale ricorda che un segno è descrittivo quando presenta una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione di tali prodotti o di una loro caratteristica. La valutazione va svolta con riferimento al pubblico di riferimento e ai prodotti interessati.

Nel caso di specie, il pubblico pertinente è individuato nel grande pubblico germanofono o che conosce il vocabolario di base del tedesco, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il Tribunale conferma che:

  • la parola "stoff" può essere intesa come riferimento all’alcol;
  • la combinazione con "kloster" evoca prodotti contenenti alcol provenienti da un monastero o prodotti in monastero;
  • non rileva che tale accezione sia familiare o non frequente, poiché basta che uno dei significati potenziali del termine sia descrittivo;
  • la combinazione non presenta una struttura insolita secondo le regole della lingua tedesca.

Da ciò il Tribunale trae la conclusione che il segno informa direttamente il pubblico della natura o qualità di una parte dei prodotti e quindi è correttamente escluso dalla registrazione per i prodotti alcolici delle classi 32 e 33.

Ragionamento sull’ingannevolezza per le bevande non alcoliche

Diversamente dal primo motivo, qui il Tribunale esamina specificamente i prodotti "bevande non alcoliche, in particolare birra analcolica". Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), sono esclusi i marchi che possono indurre in errore il pubblico circa natura, qualità o provenienza del prodotto.

Poiché il segno "Klosterstoff" fa pensare all’alcol, il suo uso per bevande non alcoliche può ingannare il consumatore medio. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui basterebbe leggere l’etichetta degli ingredienti per eliminare il rischio di inganno: il consumatore può acquistare rapidamente il prodotto senza effettuare controlli, e la possibilità di verificare l’etichetta non esclude di per sé l’ingannevolezza del marchio. Inoltre, il motivo di rifiuto può colpire anche solo alcuni prodotti della domanda, senza che il segno debba essere ingannevole per tutti i prodotti designati.

Prassi decisionale precedente dell’EUIPO e motivazione

Quanto alla censura relativa ai precedenti marchi contenenti "stoff" o "kloster", il Tribunale ricorda che l’EUIPO esercita una competenza vincolata: la legalità delle decisioni va valutata solo alla luce del regolamento applicabile e dell’interpretazione del giudice dell’Unione. La prassi precedente può essere considerata, ma non vincola l’EUIPO se contrasta con il principio di legalità.

La commissione di ricorso aveva motivato in modo sufficiente il mancato rilievo dei precedenti richiamati, osservando che non si trattava di segni comparabili o che, comunque, si riferivano a registrazioni esterne al procedimento. Il Tribunale respinge anche la censura di insufficiente motivazione.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma il rifiuto di registrazione del marchio "Klosterstoff" per le birre e gli altri prodotti alcolici delle classi 32 e 33 in quanto descrittivo, e per le bevande non alcoliche in quanto ingannevole. La ricorrente è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimpedimenti assoluti alla registrazionecarattere descrittivosegni ingannevoliprassi amministrativa euipo

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