Corte di giustizia, Ordinanza C-588/16
Ordinanza del presidente della Corte del 25 ottobre 2017. — Generics (UK) Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Intervento – Riservatezza. — Causa C-588/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ammesso il Regno Unito a intervenire nell’impugnazione proposta da Generics (UK) Ltd contro la sentenza del Tribunale nel caso Lundbeck. Ha escluso che fosse necessario dimostrare un interesse specifico all’intervento e ha ritenuto rispettati i requisiti formali dell’istanza. Parallelamente, ha accolto la richiesta di riservatezza, limitando la comunicazione all’interveniente alle sole versioni non riservate dei documenti pertinenti o alla versione pubblica della decisione della Commissione.
Intervento di uno Stato membro in un procedimento di impugnazione e tutela della riservatezza dei documenti processuali
La questione giuridica
Se il Regno Unito potesse intervenire in appello senza dimostrare un interesse specifico, se la sua istanza rispettasse i requisiti formali del regolamento di procedura, se l’eventuale intervento incidessse sui diritti della difesa della ricorrente e, in caso di ammissione, quali documenti dovessero essere comunicati in versione riservata o non riservata all’interveniente.
Principio di diritto
Uno Stato membro può intervenire nei procedimenti dinanzi alla Corte senza dover dimostrare un interesse alla soluzione della controversia; in sede di impugnazione, l’istanza di intervento è ammissibile se soddisfa i requisiti formali del regolamento di procedura, e, quando sia tardiva ma presentata prima dell’apertura della fase orale, lo Stato membro può essere autorizzato a depositare osservazioni solo all’udienza, se tenuta. La Corte può inoltre limitare la comunicazione dei documenti all’interveniente alle sole versioni non riservate, ove ricorrano esigenze di riservatezza.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 131, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 190, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell'accordo SEE
Intervento del Regno Unito e riservatezza nei confronti dell’interveniente
L’ordinanza del presidente della Corte riguarda un’istanza di intervento proposta dal Regno Unito in una causa di impugnazione promossa da Generics (UK) Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione nel procedimento antitrust Lundbeck. La Corte si pronuncia anche sulla richiesta di trattamento riservato di diversi documenti processuali rispetto al potenziale interveniente.
Fatti e procedimento
Generics impugnava la sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2016, con cui era stato respinto il suo ricorso volto all’annullamento parziale della decisione C(2013) 3803 final della Commissione del 19 giugno 2013, adottata a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Nel corso del procedimento di impugnazione, il Regno Unito ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Opposizione della ricorrente all’intervento
Generics ha contestato l’istanza sostenendo, in sintesi, che:
- mancasse l’indicazione della causa e delle conclusioni sostenute dall’interveniente;
- l’istanza fosse tardiva e dunque pregiudizievole;
- l’intervento fosse inutile, anche alla luce di un’istanza presentata dal Regno Unito in una causa connessa;
- l’intervento potesse comprimere i diritti della difesa;
- lo scopo reale fosse ottenere accesso a informazioni del fascicolo per future azioni risarcitorie davanti ai giudici nazionali.
Valutazione della Corte sull’ammissibilità dell’intervento
La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 40, primo comma, dello Statuto, gli Stati membri possono intervenire senza dover dimostrare un interesse alla soluzione della controversia. Per questo motivo, le deduzioni di Generics sul presunto difetto di interesse del Regno Unito e sugli scopi dell’istanza sono ritenute irrilevanti.
La Corte verifica poi che l’istanza soddisfa i requisiti formali dell’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile in impugnazione tramite l’articolo 190, paragrafo 1: essa indica infatti la causa e le conclusioni a sostegno delle quali il Regno Unito intende intervenire, ossia quelle della Commissione.
Quanto alla dedotta violazione dei diritti della difesa, la Corte osserva che tale censura non è supportata da alcun elemento concreto e non può quindi essere accolta.
Effetti della tardività dell’istanza
Pur ammettendo l’intervento, la Corte tiene conto del fatto che la domanda è stata presentata dopo la scadenza del termine previsto per le impugnazioni ma prima della decisione di aprire la fase orale. In applicazione dell’articolo 40 dello Statuto e dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il Regno Unito viene quindi autorizzato a presentare osservazioni soltanto durante l’udienza di discussione, qualora questa si tenga.
Domande di trattamento riservato
Generics chiedeva, in caso di ammissione del Regno Unito, che taluni documenti fossero comunicati in versione riservata solo nei confronti di tale Stato membro. La Corte distingue tre ipotesi:
- per gli allegati A.1, A.5, A.27 e A.32 del ricorso dinanzi al Tribunale, per gli allegati B.1, B.2, B.4, B.10 e B.12 della replica dinanzi al Tribunale e per l’allegato E.4 delle osservazioni della Commissione, la domanda è priva di oggetto, poiché tali documenti non sono allegati all’atto di impugnazione e non rientrano quindi tra quelli notificabili agli intervenienti;
- per l’allegato A.2 dell’atto di impugnazione, contenente la versione riservata della decisione controversa, la riservatezza era già stata riconosciuta in una precedente ordinanza nella causa Lundbeck/Commissione; pertanto al Regno Unito viene comunicata solo la versione pubblica della decisione;
- per l’atto di impugnazione e per gli allegati A.3, A.4, A.7, A.9, A.10 e A.12, la Corte ritiene, sulla base della sola domanda presentata, che il trattamento riservato sia giustificato e dispone la trasmissione al Regno Unito delle sole versioni non riservate.
Spese
Le spese relative all’intervento vengono riservate alla decisione che definirà la causa principale.
Dispositivo
La Corte dispone quindi che il Regno Unito è autorizzato a intervenire a sostegno della Commissione, può presentare osservazioni solo in udienza se questa si svolge, e riceverà solo la documentazione non riservata o, per la decisione della Commissione, la sola versione pubblica. La domanda di riservatezza relativa ad alcuni allegati del precedente giudizio dinanzi al Tribunale è dichiarata priva di oggetto e le spese sono riservate.
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