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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1999

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea il sistema di governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, sostituendo il precedente meccanismo di monitoraggio e coordinamento. Centralizza in piani nazionali integrati decennali e in strategie di lungo periodo la programmazione di energia e clima, imponendo obblighi di consultazione pubblica, cooperazione regionale, reporting periodico e valutazione della Commissione. Prevede anche strumenti correttivi, inclusa la facoltà della Commissione di formulare raccomandazioni e, in caso di insufficienti progressi, di proporre misure aggiuntive a livello UE, oltre a un meccanismo unionale di finanziamento per l’energia rinnovabile.

Istituisce il quadro di governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, con piani nazionali integrati decennali, strategie a lungo termine, obblighi di monitoraggio e comunicazione e meccanismi di controllo e correzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda la pianificazione, la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche in materia di energia e clima. Copre le cinque dimensioni dell’Unione dell’energia: sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, efficienza energetica, decarbonizzazione, ricerca/innovazione/competitività. Riguarda in particolare i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, le strategie a lungo termine, le relazioni intermedie biennali e gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra, con applicazione dal 2021 per la maggior parte degli obblighi operativi; alcune disposizioni si applicano già dal 24 dicembre 2018 o dal 1º gennaio 2020. Restano salve le deroghe previste dalla normativa settoriale UE in materia di elettricità e preparazione ai rischi nel settore elettrico.

Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima

Il regolamento istituisce un quadro organico e integrato per la governance delle politiche energetiche e climatiche dell’Unione, con l’obiettivo di assicurare il conseguimento dei traguardi 2030 e la coerenza con l’Accordo di Parigi. La logica di fondo è quella di razionalizzare pianificazione, comunicazione e monitoraggio, riducendo duplicazioni e oneri amministrativi, ma rafforzando al contempo trasparenza, comparabilità dei dati e capacità di indirizzo della Commissione.

Finalità e architettura del meccanismo di governance

Il meccanismo di governance si fonda su quattro pilastri: strategie a lungo termine, piani nazionali integrati per l’energia e il clima, relazioni intermedie nazionali integrate e sistemi integrati di monitoraggio della Commissione. L’articolo 1 chiarisce che il regolamento mira non solo all’attuazione degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione, ma anche alla cooperazione tra Stati membri, alla qualità delle informazioni trasmesse al segretariato UNFCCC e all’aumento della certezza normativa e degli investimenti.

Le cinque dimensioni dell’Unione dell’energia sono il perimetro sostanziale dell’intero sistema:

  • sicurezza energetica;
  • mercato interno dell’energia;
  • efficienza energetica;
  • decarbonizzazione;
  • ricerca, innovazione e competitività.

Piani nazionali integrati per l’energia e il clima

L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di presentare un PNIEC entro il 31 dicembre 2019, poi entro il 1º gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni. Il primo piano copre il periodo 2021-2030 e deve avere una base analitica robusta, descrivere il processo di elaborazione, la consultazione pubblica e la cooperazione regionale, oltre a contenere obiettivi, politiche, misure e una valutazione degli investimenti necessari.

Il contenuto minimo del piano comprende:

  • il percorso di elaborazione e consultazione;
  • obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna dimensione;
  • politiche e misure per raggiungerli;
  • stato attuale del sistema energetico e delle emissioni/assorbimenti;
  • eventuali ostacoli regolamentari e non regolamentari;
  • valutazione degli impatti su competitività e coerenza con l’Accordo di Parigi;
  • allegato specifico sulle misure per l’obbligo di risparmio energetico della direttiva 2012/27/UE.

Gli Stati membri devono inoltre limitare gli oneri amministrativi, usare dati coerenti e valutare la povertà energetica; se il numero di famiglie in povertà energetica è elevato, il piano deve includere un obiettivo indicativo nazionale di riduzione.

Obiettivi nazionali su rinnovabili, efficienza, sicurezza e mercato interno

L’articolo 4 elenca i principali obiettivi e contributi nazionali da inserire nei PNIEC. Per la decarbonizzazione, gli Stati membri devono indicare i propri impegni in materia di emissioni e assorbimenti, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/842 e con il regolamento (UE) 2018/841, oltre ad altri eventuali obiettivi settoriali o di adattamento.

Per l’energia rinnovabile, ogni Stato membro deve definire il proprio contributo alla quota UE di almeno il 32 % nel 2030. La traiettoria indicativa deve essere costruita a partire dal 2021 e raggiungere almeno:

  • il 18 % dell’aumento complessivo entro il 2022;
  • il 43 % entro il 2025;
  • il 65 % entro il 2027.

Per l’efficienza energetica, il contributo nazionale va espresso in termini di consumi assoluti o risparmi energetici, tenendo conto dell’obiettivo UE di almeno il 32,5 % nel 2030. Devono inoltre essere indicati i risparmi cumulativi ex articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, le strategie di ristrutturazione del patrimonio edilizio e il ruolo esemplare degli edifici pubblici.

Nella sicurezza energetica, il piano deve includere obiettivi su:

  • diversificazione delle fonti e degli approvvigionamenti;
  • riduzione della dipendenza dalle importazioni;
  • aumento della flessibilità del sistema;
  • resilienza rispetto a interruzioni o limitazioni di approvvigionamento.

Nel mercato interno dell’energia, sono centrali:

  • il livello di interconnessione elettrica da raggiungere nel 2030, tenendo conto del target minimo del 15 %;
  • i progetti infrastrutturali per elettricità e gas;
  • la flessibilità del sistema, l’integrazione dei mercati, le smart grid, l’aggregazione, lo storage e i segnali di prezzo in tempo reale.

Per ricerca, innovazione e competitività, il piano deve indicare obiettivi di spesa pubblica e, se possibile, privata, e gli eventuali target al 2050 per tecnologie energetiche pulite.

Procedura di definizione, consultazione e cooperazione regionale

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la definizione dei contributi nazionali su rinnovabili ed efficienza energetica, imponendo agli Stati membri di tenere conto di misure esistenti, dell’obiettivo nazionale 2020, delle circostanze nazionali e di criteri oggettivi. Per le rinnovabili il regolamento allega una formula indicativa basata su quattro componenti: quota nazionale 2020, contributo forfettario, PIL pro capite, potenziale e interconnessione.

Gli articoli 9-12 prevedono un processo iterativo:

  • entro il 31 dicembre 2018 gli Stati membri trasmettono la proposta di PNIEC;
  • la Commissione valuta le proposte e può formulare raccomandazioni almeno sei mesi prima della scadenza del termine per il piano definitivo;
  • gli Stati membri devono tenere in debita considerazione le raccomandazioni o motivare pubblicamente il mancato seguito;
  • è obbligatoria una consultazione pubblica tempestiva ed effettiva;
  • ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello permanente sul clima e sull’energia;
  • gli Stati membri cooperano regionalmente, consultando Stati vicini e forum regionali, con possibilità di elaborazione congiunta di parti dei piani.

Aggiornamento dei piani e coerenza con la maggiore ambizione

L’articolo 14 prevede un aggiornamento del PNIEC nel 2023-2024 e poi ogni dieci anni. L’aggiornamento deve riflettere un aumento dell’ambizione rispetto al piano precedente; per rinnovabili ed efficienza, l’ambizione deve essere almeno invariata o maggiore. Gli aggiornamenti devono tenere conto delle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo e degli obblighi dell’Accordo di Parigi.

Strategie a lungo termine e piano strategico sul metano

L’articolo 15 impone a Stati membri e Commissione strategie a lungo termine con prospettiva di almeno 30 anni. Gli Stati membri devono presentarle entro il 1º gennaio 2020 e poi ogni dieci anni, con eventuale aggiornamento quinquennale. Le strategie devono essere aperte e trasparenti, coerenti con i PNIEC e orientate alla riduzione delle emissioni, all’aumento degli assorbimenti, alla transizione verso un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle rinnovabili, nonché agli impatti settoriali e socioeconomici.

L’articolo 16 richiede inoltre alla Commissione di analizzare il metano e di presentare, se del caso, un piano strategico dell’Unione per il metano come parte della strategia a lungo termine.

Relazioni intermedie, monitoraggio annuale e contenuti settoriali

Dal 15 marzo 2023 e poi ogni due anni gli Stati membri presentano relazioni intermedie integrate sull’attuazione dei PNIEC. Tali relazioni devono coprire tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia e includere progressi, investimenti, dialogo multilivello, adattamento, impatto sulla qualità dell’aria, povertà energetica e stato delle politiche e misure. La Commissione adotta atti di esecuzione su struttura, formato e procedura.

Ulteriori obblighi di comunicazione riguardano:

  • politiche e misure e proiezioni sulle emissioni di gas serra (art. 18);
  • adattamento, sostegno ai paesi in via di sviluppo e proventi delle aste ETS (art. 19);
  • rinnovabili (art. 20);
  • efficienza energetica (art. 21);
  • sicurezza energetica (art. 22);
  • mercato interno dell’energia, compresa l’interconnessione (art. 23);
  • povertà energetica (art. 24);
  • ricerca, innovazione e competitività, inclusa la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili (art. 25).

Gli Stati membri devono inoltre presentare una relazione annuale su inventari approssimativi e inventari definitivi dei gas serra, mentre dal 2023 devono trasmettere i dati definitivi e preliminari degli inventari con maggiore dettaglio (art. 26). È prevista una relazione specifica nel 2022 sul raggiungimento degli obiettivi 2020 in materia di efficienza energetica e rinnovabili (art. 27).

Piattaforma online e ruolo della Commissione

L’articolo 28 impone alla Commissione di istituire una piattaforma online operativa entro il 1º gennaio 2020, utilizzata dagli Stati membri per trasmettere le relazioni e dalla Commissione per garantire accesso pubblico ai PNIEC finali, agli aggiornamenti e alle strategie a lungo termine, tenendo conto di dati sensibili e protezione dei dati.

La Commissione effettua valutazioni periodiche dei progressi (art. 29) e pubblica ogni anno, entro il 31 ottobre, la relazione sullo stato dell’Unione dell’energia (art. 35), che integra anche altri report settoriali. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano annualmente i progressi complessivi dell’Unione dell’energia (art. 36).

Meccanismi correttivi: raccomandazioni, divari di ambizione e divari di conseguimento

Gli articoli 30-33 disciplinano la risposta istituzionale a insufficienze nei piani o nei progressi. Se la Commissione rileva incoerenze o progressi insufficienti, formula raccomandazioni ai sensi dell’articolo 34. Se i PNIEC non sono sufficientemente ambiziosi, la Commissione può raccomandare un aumento dell’ambizione e, in caso di divario collettivo, proporre misure e usare i propri poteri a livello unionale.

Per la rinnovabile, se uno Stato membro resta sotto i punti di riferimento intermedi o non mantiene la quota base di riferimento, deve adottare misure supplementari entro un anno, tra cui:

  • misure nazionali aggiuntive;
  • adeguamenti nei settori riscaldamento/raffreddamento e trasporti;
  • pagamenti volontari al meccanismo unionale di finanziamento;
  • utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Per l’efficienza energetica, se i progressi risultano insufficienti, la Commissione può proporre ulteriori misure a livello UE, anche in materia di prodotti, edifici e trasporti. Per le interconnessioni elettriche, se i progressi sono insufficienti nel 2025, la Commissione deve collaborare con gli Stati membri interessati entro il 2026.

Meccanismo unionale di finanziamento per l’energia rinnovabile

L’articolo 33 istituisce entro il 1º gennaio 2021 un meccanismo di finanziamento per sostenere nuovi progetti rinnovabili nell’Unione. Il meccanismo è alimentato da contributi degli Stati membri e può essere integrato da fondi UE e risorse private. Può assumere la forma di sovvenzioni, prestiti agevolati o combinazioni di strumenti, e attribuisce statisticamente l’energia prodotta agli Stati partecipanti in proporzione ai loro pagamenti.

Inventari dei gas serra, sistemi nazionali e revisione

Il capo 6 rafforza la disciplina degli inventari e dei sistemi di comunicazione. L’articolo 37 impone agli Stati membri di istituire e migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario entro il 1º gennaio 2021, garantendo tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza.

La Commissione istituisce un sistema d’inventario dell’Unione e può integrare i dati mancanti. L’articolo 38 prevede una revisione completa degli inventari nel 2027 e nel 2032, con verifiche su qualità, coerenza con le linee guida UNFCCC e corretta contabilità LULUCF, oltre alla possibile adozione di correzioni tecniche.

L’articolo 39 disciplina i regimi nazionali e dell’Unione per politiche e misure e proiezioni, mentre l’articolo 40 impone l’istituzione di registri per contabilizzare il contributo nazionale determinato ai sensi dell’Accordo di Parigi e i risultati di mitigazione trasferiti internazionalmente.

Cooperazione, assistenza tecnica e ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

Gli articoli 41 e 42 stabiliscono che Stati membri e Commissione cooperino pienamente per l’attuazione del regolamento. La Commissione può fornire sostegno tecnico su richiesta; l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione, monitoraggio, compilazione dati, inventari e diffusione delle informazioni, in linea con il proprio programma di lavoro annuale.

Disposizioni finali, deleghe e comitati

Gli articoli 43 e 44 disciplinano delega di potere ed esecuzione. Le deleghe alla Commissione hanno durata di cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018, con possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. La Commissione è assistita da due comitati: il comitato sui cambiamenti climatici e il comitato dell’Unione dell’energia, secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.

L’articolo 45 prevede un riesame da parte della Commissione entro sei mesi da ciascun bilancio globale dell’Accordo di Parigi, con eventuali proposte legislative.

Modifiche ad atti settoriali e abrogazione del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento modifica numerosi atti settoriali per coordinare i nuovi obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio con il quadro di governance integrato. Tra gli atti modificati figurano le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2009/119/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652, nonché i regolamenti (CE) n. 663/2009 e n. 715/2009.

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021, salva l’applicazione transitoria di alcune sue disposizioni per gli anni 2018-2020. L’entrata in vigore generale avviene il terzo giorno successivo alla pubblicazione, mentre alcune disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2021.

Disposizioni principali

Meccanismo di governance e cinque dimensioni dell’Unione dell’energia

L’articolo 1 istituisce un meccanismo di governance per attuare gli obiettivi dell’Unione dell’energia e i traguardi 2030, garantire la coerenza con l’Accordo di Parigi e assicurare trasparenza, comparabilità e completezza delle informazioni. Il regolamento si applica alle cinque dimensioni: sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, efficienza energetica, decarbonizzazione, ricerca/innovazione/competitività.

Piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNIEC)

Entro il 31 dicembre 2019, poi entro il 1º gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro trasmette un PNIEC che copre un periodo di dieci anni (il primo 2021-2030). I piani devono includere processo di elaborazione, consultazione, cooperazione regionale, obiettivi e contributi nazionali per le cinque dimensioni, politiche e misure, analisi dello stato attuale e una valutazione degli investimenti. È previsto un modello obbligatorio e l’obbligo di valutare la povertà energetica; se elevata, va inserito un obiettivo indicativo nazionale di riduzione.

Contributi nazionali su rinnovabili ed efficienza energetica

Gli Stati membri devono fissare nel PNIEC i propri contributi alla quota UE di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030 e al miglioramento dell’efficienza energetica di almeno il 32,5 %. Per le rinnovabili sono previsti punti di riferimento intermedi nel 2022, 2025 e 2027 (18 %, 43 % e 65 % dell’aumento complessivo verso il 2030). Per l’efficienza energetica i contributi nazionali devono essere coerenti con i consumi massimi UE di 1 273 Mtep di energia primaria e 956 Mtep di energia finale nel 2030.

Strategie a lungo termine

Ogni Stato membro deve elaborare e comunicare una strategia a lungo termine con prospettiva di almeno 30 anni entro il 1º gennaio 2020, poi ogni dieci anni, con aggiornamento ove necessario ogni cinque anni. Le strategie devono essere coerenti con l’Accordo di Parigi e con i PNIEC e coprire riduzione delle emissioni, assorbimenti, sviluppo settoriale, investimenti, impatti socioeconomici e adattamento. La Commissione deve adottare una strategia UE di lungo termine e può presentare un piano strategico dell’Unione per il metano.

Relazioni intermedie biennali e comunicazioni annuali

Dal 15 marzo 2023 e poi ogni due anni gli Stati membri presentano relazioni intermedie integrate sullo stato di attuazione dei PNIEC. Tali relazioni coprono progressi, investimenti, politiche e misure, adattamento, povertà energetica, rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno e ricerca/innovazione. Parallelamente sono previsti obblighi annuali o biennali su inventari dei gas serra, politiche e misure, proiezioni, supporto ai paesi in via di sviluppo e uso dei proventi delle aste ETS.

Valutazione della Commissione e raccomandazioni

La Commissione valuta periodicamente i progressi dell’Unione e degli Stati membri, anche sulla base dei PNIEC e delle relazioni intermedie, e può formulare raccomandazioni ex articolo 34. Se i piani o i progressi risultano insufficienti, può raccomandare un aumento dell’ambizione e, in caso di divari di ambizione o di conseguimento, proporre misure e usare i propri poteri a livello unionale. Le raccomandazioni non sono vincolanti ma gli Stati membri devono tenerne conto e spiegare il seguito dato.

Meccanismo unionale di finanziamento per le rinnovabili

La Commissione deve istituire entro il 1º gennaio 2021 un meccanismo unionale di finanziamento per l’energia rinnovabile, basato su gare per nuovi progetti e su contributi volontari degli Stati membri. Il meccanismo può erogare premi, prestiti agevolati e sovvenzioni, attribuendo statisticamente l’energia prodotta agli Stati membri partecipanti in proporzione ai loro pagamenti.

Inventari delle emissioni, sistemi di monitoraggio e revisione

Entro il 1º gennaio 2021 gli Stati membri devono istituire e migliorare i sistemi nazionali di inventario; la Commissione gestisce un sistema d’inventario dell’Unione e può completare i dati mancanti. È prevista una revisione completa degli inventari nel 2027 e nel 2032, con eventuali correzioni tecniche, nonché atti delegati ed esecuzione per standardizzare modalità, contenuti e procedure di comunicazione e revisione.

Abrogazione del regolamento (UE) n. 525/2013 e modifiche settoriali

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal 1º gennaio 2021, con alcune disposizioni transitorie. Modifica inoltre varie direttive e regolamenti settoriali, tra cui 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2009/119/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652, per allineare pianificazione, reporting e monitoraggio al nuovo quadro di governance.

Come è indicizzato

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