Cassazione Penale, Ordinanza n. 04688/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un unico ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 aprile 2025 lamentando, in sostanza, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il motivo, per come formulato, investe la graduazione della pena e la valutazione di merito sulla concessione delle attenuanti, profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito. Dal testo emerge inoltre che la Corte territoriale aveva escluso l'art. 62-bis c.p. valorizzando i precedenti penali delle imputate e il fatto che avevano già fruito della sospensione; aveva però rideterminato la pena per entrambe e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti per una delle imputate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla pena e sulla mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p., perché la determinazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata concessione dell'attenuante generica è una valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto è stata esclusa per la presenza di precedenti penali e per l'avvenuto godimento della sospensione.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata riconosciuta in appello e ritenuta prevalente sulle aggravanti per una delle imputate.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai parametri di gravità del reato e capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare, se non per vizi specifici e nei limiti del sindacato di cassazione, la mera graduazione della pena compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione sulla concessione o meno dell'attenuante generica ex art. 62-bis c.p. appartiene al giudice di merito e può essere sorretta da elementi quali precedenti penali e pregresse concessioni di benefici.
- La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio senza denunciare un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04627/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04639/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04651/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04657/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04658/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04659/2026 del 04/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →