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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04688/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un unico ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 4 aprile 2025 lamentando, in sostanza, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il motivo, per come formulato, investe la graduazione della pena e la valutazione di merito sulla concessione delle attenuanti, profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito. Dal testo emerge inoltre che la Corte territoriale aveva escluso l'art. 62-bis c.p. valorizzando i precedenti penali delle imputate e il fatto che avevano già fruito della sospensione; aveva però rideterminato la pena per entrambe e riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti per una delle imputate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla pena e sulla mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p., perché la determinazione della pena base, degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione dell'attenuante generica è una valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto è stata esclusa per la presenza di precedenti penali e per l'avvenuto godimento della sospensione.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata riconosciuta in appello e ritenuta prevalente sulle aggravanti per una delle imputate.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai parametri di gravità del reato e capacità a delinquere.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare, se non per vizi specifici e nei limiti del sindacato di cassazione, la mera graduazione della pena compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione sulla concessione o meno dell'attenuante generica ex art. 62-bis c.p. appartiene al giudice di merito e può essere sorretta da elementi quali precedenti penali e pregresse concessioni di benefici.
  • La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio senza denunciare un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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