Sentenza n. 197/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento 1. del verbale conclusivo valutazione dei giustificativi del 25 settembre 2025, con il quale il RUP con il supporto del Responsabile Tributi e SUAP e del segretario verbalizzante ha: - escluso la Caruter S.r.l. dalla gara indetta per conto del Comune di Broccostella dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, per l'affidamento settennale dell'appalto del servizio riguardante la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a trattamento e servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Broccostella con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; - proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore di GEA S.r.l.; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale inclusi: - la nota prot. n. 6088 del 25 settembre 2025 con la quale il RUP ha trasmesso a Caruter S.r.l. il suddetto verbale comunicando che con lo stesso Caruter S.r.l. era stata esclusa e che la gara era stata aggiudicata a GEA S.r.l.; - il verbale di gara della commissione di gara istituita presso la CUC trasmesso al Comune di Broccostella con nota prot. 2097 del 2 luglio 2025, acquisita dal Comune di Broccostella in data 3 luglio 2025 con il prot. n. 4076, con il quale è stata comunicata l'anomalia dell'offerta della prima graduata, Caruter S.r.l., ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ed è stato demandato al RUP del Comune di Broccostella di procedere alla valutazione della congruità dell'offerta ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione; - la graduatoria del 24 giugno 2025 nella quale la commissione giudicatrice ha graduato la Caruter S.r.l. al primo posto specificando che la stessa aveva offerto un ribasso del 40,93763% sull'importo a base d'asta ancorché avesse espresso in sede di offerta economica il ribasso percentuale in lettere del “cinquevigolatrentatre”; - la nota del 10 luglio 2025 con la quale il RUP ha respinto l'istanza in data 25 giugno 2025, con la quale Caruter S.r.l. ha chiesto di rettificare la percentuale di ribasso, del 40,93763%, attribuita erroneamente a Caruter S.r.l. nella testé citata graduatoria del 24 giugno 2025, indicando l'effettiva percentuale di ribasso del 5,33% esposta in sede di offerta economica evidenziando che, a seguito dell'invocata rettifica, la medesima Caruter S.r.l. sarebbe rimasta al primo posto della graduatoria; - gli altri atti infra specificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per anomalia e mancata giustificazione dell'offerta economica, nonché proposta e aggiudicazione dell'appalto a un'altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, prima classificata nella procedura aperta per l'affidamento settennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana, contestava l'esclusione disposta all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia. L'offerta indicava un minor prezzo di euro 288.999,45, un prezzo complessivo di euro 938.907,38 e, facoltativamente, un ribasso percentuale del 5,33%. La piattaforma e la stazione appaltante avevano invece calcolato il ribasso del 40,93764%, rapportando il minor prezzo all'importo soggetto a ribasso. La ricorrente sosteneva che il prezzo indicato fosse stato calcolato considerando lo scomputo dei ricavi CONAI e l'aggiunta dei reintegri da trattamento, e che il ribasso effettivo fosse quindi del 5,33%. Deduceva eccesso di potere, contraddittorietà rispetto alla lex specialis, erronea percezione della volontà negoziale e violazione del principio di conservazione degli atti, chiedendo la rettifica dell'offerta, l'annullamento dell'esclusione e dell'aggiudicazione, nonché il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro. L'amministrazione e l'aggiudicataria sostenevano che l'offerta fosse inequivocabilmente riferita al prezzo di euro 288.999,45 e che la ricostruzione prospettata dalla ricorrente richiedesse l'integrazione con dati non contenuti nell'offerta, determinando una modifica postuma vietata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La lex specialis imponeva l'indicazione del minor prezzo offerto, del prezzo complessivo comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso e, solo facoltativamente, del ribasso percentuale. L'importo soggetto a ribasso era indicato in euro 489.312,39; i ricavi CONAI erano qualificati come quota parte dell'importo contrattuale e non risultavano espressamente esclusi dal ribasso. Poiché l'offerta non menzionava né i ricavi CONAI né i reintegri da trattamento, la stazione appaltante non poteva ricostruire il ribasso del 5,33% senza utilizzare elementi esterni all'offerta. La correzione richiesta non costituiva dunque la rettifica di un mero errore materiale percepibile ictu oculi, ma una sostanziale integrazione e manipolazione dei valori offerti. Il giudice ha ritenuto legittima la mancata rettifica, l'esclusione per omessa giustificazione dell'importo risultante dal ribasso del 40,93764% e, in via derivata, l'aggiudicazione alla controinteressata. La domanda di aggiudicazione e subentro è stata quindi respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in euro 4.000,00 oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 23 del Disciplinare di gara
anomalia dell'offerta quando sia il punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara
La disposizione ha costituito il presupposto per l'avvio della verifica di anomalia dell'offerta prima dell'aggiudicazione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia è stata svolta per accertare la sostenibilità dell'offerta economica presentata.
art. 17 del Disciplinare di gara
il minor prezzo offerto rispetto alla base d'asta, il prezzo complessivo offerto cumulato degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze e manodopera non soggetti a ribasso (al netto dell'iva), ed infine, il ribasso percentuale
La lex specialis imponeva l'indicazione del minor prezzo e del prezzo complessivo, mentre l'indicazione del ribasso percentuale era testualmente facoltativa.
art. 3 del bando/disciplinare di gara
l'importo totale soggetto a ribasso è pari a euro 489.312,39
L'importo soggetto a ribasso comprendeva, secondo il giudice, anche la quota relativa ai ricavi CONAI, non essendo questi espressamente qualificati come non ribassabili.
art. 8 del capitolato speciale d'appalto
i ricavi CONAI sarebbero stati fatturati direttamente dall'appaltatore dietro apposita delega
La ricorrente invocava tale previsione per sostenere che i ricavi CONAI dovessero essere scomputati dal prezzo offerto; il TAR ha ritenuto che essa non imponesse tale modalità di formulazione dell'offerta economica.
art. 1367 c.c.
principio di conservazione degli atti
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a consentire una ricostruzione dell'offerta mediante dati esterni e una modifica sostanziale dei valori dichiarati.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di procedure di affidamento.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'intestazione della sentenza per la decisione della controversia.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per lo scambio di memorie e repliche in vista dell'udienza pubblica.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, la rettifica dell'offerta economica è ammissibile soltanto quando l'errore materiale sia riconoscibile ictu oculi dal contenuto dell'offerta stessa e la correzione consista nella mera riconduzione della dichiarazione alla volontà chiaramente desumibile dal documento.
- Non è ammissibile correggere un'offerta economica quando la ricostruzione dell'errore richieda l'integrazione con dati esterni all'offerta, il coordinamento di più atti o una complessa indagine sulla volontà dell'operatore economico, perché ciò costituirebbe una modifica sostanziale e una manipolazione postuma dell'offerta.
- La stazione appaltante non è tenuta a svolgere un'attività di ricostruzione logica dell'offerta più ampia e complessa di quella esigibile dal concorrente nella fase di compilazione; l'operatore economico sopporta, in applicazione del principio di autoresponsabilità, le conseguenze degli errori nella formulazione dell'offerta.
- Quando la lex specialis individua un importo complessivo soggetto a ribasso senza escludere espressamente una determinata componente, tale componente rientra nell'importo ribassabile; in particolare, i ricavi CONAI concorrono al valore dell'appalto soggetto a ribasso se la documentazione di gara non li qualifica univocamente come non ribassabili.
- Il principio di autoresponsabilità assume particolare rilievo nelle procedure gestite mediante piattaforme telematiche: il dato economico inserito dal concorrente e automaticamente elaborato dal sistema può essere corretto solo in presenza di un errore immediatamente riconoscibile sulla base dell'offerta, non mediante una ricostruzione postuma della volontà negoziale.
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